Adempimenti

Perdite e Ace, imposte anticipate trasformate in crediti di imposta

Non si dovranno aspettare i periodi di imposta in cui l’imponibile può assorbirle

Nell’ottica di concedere un importante sostegno finanziario alle imprese alle prese con crediti deteriorati oggetto di cessione, l’articolo 55 del decreto legge 18/20 consente di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace. Ciò permette di spendere immediatamente queste attività, anziché dover attendere i futuri periodi di imposta in cui si manifesteranno redditi imponibili in grado di assorbirle. Vediamone la portata pratica.

Come chiarito dalla stessa relazione illustrativa, l’obiettivo è quello di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, nel momento in cui cedono crediti deteriorati (sia commerciali sia finanziari) anche per alleviare gli oneri di cessione, trasformando in crediti d’imposta una parte di Dta (deferred tax assets) commisurate ai crediti ceduti. La misura sostituisce in toto l’articolo 44-bis del Dl 34/19 che limitava il beneficio alle società operanti nel Mezzogiorno a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. La relazione tecnica evidenzia poi che, su una previsione di cessione di crediti deteriori pari a 20 miliardi di euro, il minor gettito nell’anno di questa misura di sostegno alle imprese si attesta a 857 milioni di euro.

Si deve trattare di cessione onerosa di crediti pecuniari verso soggetti inadempienti, considerati tali quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Esistono tuttavia due importanti limitazioni relative a:

•imprese in stato o rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o stato d’insolvenza in base alla legge fallimentare e del Codice della crisi d’impresa

•cessioni di crediti infragruppo ex articolo 2359 del Codice civile.

Le Dta trasformabili in crediti d’imposta sono quelle relative alle perdite fiscali di cui all’articolo 84 del Tuir (senza le limitazioni per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile) e alle eccedenze Ace (non sono invece menzionate quelle degli interessi passivi), entro un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi, determinato sommando tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo in base all’articolo 2359 del Codice e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Un aspetto molto importante è legato al fatto che le attività per imposte anticipate su perdite ed eccedenze Ace possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio, ad esempio perché non si è superato il probability test (capacità di generare in futuro redditi imponibili positivi in grado di assorbire le posizioni soggettive). La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; da questa data in avanti le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

La relazione illustrativa fa un’esemplificazione molto chiara della portata della norma. Se una società cede crediti per un miliardo, i componenti a livello di perdite fiscali e di eccedenze Ace saranno al massimo pari al 20%, ovvero 200 milioni. Considerata quindi un’aliquota Ires del 24% (27,5% per gli intermediari finanziari), il credito d’imposta di cui si potrà beneficiare sarà pari a 48 milioni.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, ovvero possono essere ceduti ai sensi dell’articolo 43-bis o 43-ter del Dpr 602/73, ovvero possono essere chiesti a rimborso. Tali crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 (quadro RK della dichiarazione annuale). Tale opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Come chiarito dalla relazione illustrativa, l’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle Dta trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al predetto articolo 11 del Dl 59/16.

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