Piani attestati: il debitore versa l’imposta delle note di accredito
Per il debitore che predispone un piano attestato, obbligo di versamento dell'imposta contenuta nelle note di accredito ricevute.
L’articolo 26 Dpr 633/1972 stabilisce che, in presenza di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la nota di variazione in diminuzione possa essere emessa, da parte del creditore, solo a partire dal momento in cui la procedura risulti infruttuosa. Viene anche però disposto che, in presenza di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare, omologato dal tribunale, ovvero di piano attestato, di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, iscritto nel registro delle imprese, la nota di accredito possa essere emessa, rispettivamente, al momento dell’omologa o della iscrizione.
Facendo presente che il termine ultimo per l’emissione della nota di variazione in diminuzione è il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui si sono manifestati gli eventi indicati, omologa o iscrizione nel registro imprese, con riferimento agli ultimi due istituti citati, da un punto di vista del debitore, l’articolo 26, comma 5, legge Iva dispone che qualora egli «abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25», ossia nel registro degli acquisti, deve provvedere a registrare la nota di variazione ricevuta dal cedente o prestatore «a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa».
Proprio con riferimento a tale disposizione, l’agenzia delle Entrate, fornendo risposta attraverso interpello n. 110 del 17 dicembre 2018 a una richiesta avanzata da un contribuente, ha chiarito che, a differenza di quanto avviene nel fallimento, ove gli organi della procedura hanno il dovere dell’annotazione, nel registro Iva, della nota di variazione in diminuzione ricevuta dal creditore, ma non anche l’obbligo di versamento dell’imposta indicata nel documento, salvo il caso di ritorno in bonis del fallito, in caso di piano attestato tali indicazioni non possono trovare applicazione.
Il piano attestato, infatti, non è riconducibile alle procedure concorsuali per le quali è stato a suo tempo chiarito, attraverso la circolare 12/E/2016, seppur riferita ad una versione normativa dell’articolo 26 Dpr 633/1972, successivamente modificata, che «l’obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, ’non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a)’».
Il richiamo alle sole procedure concorsuali porta alla conclusione che, in presenza di accordo di ristrutturazione del debito o di piani attestato «permane l’obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione», con il conseguente effetto che il cedente o prestatore può portare in detrazione l’imposta mentre il cessionario o il committente è tenuto «a ridurre in pari misura la detrazione», nonché a riversare all’erario l’imposta.