Più tempo per l’obbligo di sindaco Crisi legata al rapporto cassa-debito
Un po’ più di tempo per l’obbligo di adozione di sindaco o revisore. Indici di criticità rivisti e resi più flessibili. Incentivi penali rafforzati per l’imprenditore che si attiva per ridurre l’impatto della crisi. Stretta sui trasferimenti di comodo della sede d’impresa. Concordato in continuità indiretta agevolato. Concordato minore omologato anche senza adesione delle Entrate. Sono solo alcune delle più significative modifiche introdotte nella versione finale del decreto legislativo di riforma della Legge fallimentare che nelle prossime ore approderà in consiglio dei ministri per l’approvazione finale.
Il testo messo a punto dall’ufficio legislativo del ministero della Giustizia accoglie quasi integralmente le condizioni e le osservazioni della commissione Giustizia della Camera, mentre più avara è stata la disponibilità all’inserimento delle modifiche indicate dal Senato e dal Consiglio di Stato (che peraltro avrebbero comportato in alcuni punti uno stravolgimento del decreto).
Nel dettaglio, si prevede un arco di tempo di 9 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta della riforma per l’adeguamento degli statuti delle società a responsabilità limitata e delle cooperative. Il decreto estende infatti il vincolo di adozione dell’organo di controllo interno, sindaco o revisore, legandolo al superamento di un parametro (non è stata accolto il suggerimento di Confindustria di un abbinamento dei requisiti) di attivo, oppure di ricavi o ancora di numero di dipendenti. Un periodo più lungo, di un anno per esempio, non è stato considerato congruo perchè comprometterebbe l’operatività dei controlli e soprattutto la partenza delle misure di allerta.
Queste ultime rappresentano senza dubbio l’elemento più innovativo di tutto il provvedimento e hanno l’obiettivo di favorire l’emersione tempestiva della crisi, scattando al superamento di un pacchetto di indici che dovranno essere elaborati periodicamente dai dottori commercialisti.
In ogni caso, ed è questa l’importante modifica introdotta su proposta della Camera, negli indicatori dello squilibrio patrimoniale o finanziario dell’impresa trovano posto, nel segno di una maggiore flessibilità, quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Sul fronte degli incentivi penali per indurre l’imprenditore a percorrere vie meno traumatiche per chiudere la crisi, la versione finale del decreto introduce un rafforzamento, che va oltre l’ipotesi della speciale tenuità, sotto forma di un’attenuante con riduzione della pena sino alla metà. La circostanza scatterà quando il danno provocato da chi presenta tempestivamente istanza all’organismo di composizione assistita o domanda di accesso alle procedure di regolazione da cui deriva una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o, infine, viene omologato un accordo di ristrutturazione, non supera i 2 milioni di euro e l’attivo a disposizione permette di pagare almeno un quinto dell’ammontare dei crediti chirografari.
Sul fornte del concordato preventivo, nell’ipotesi di continuità indiretta, il periodo di tempo per la conservazione di una quota dei livelli occupazionali è dimezzato, passando da 2 anni a 1, a fare data dall’omologazione. Viene poi considerato inefficace, confermando quindi la giurisdizione della magistratura italiana, il trasferimento della sede d’impresa all’estero nell’anno che precede l’apertura della procedura di composizione della crisi.
Per quanto riguarda infine il nuovo istituto del concordato minore, che interessa i professionisti, gli imprenditori al di sotto delle soglie di fallibilità, gli imprenditori agricoli, le start up innovative e tutti i soggetti non fallibili, il testo ammette l’omologazione anche in caso di dissenso dell’amministrazione finanziaria, nel caso in cui l’ipotesi liquidatoria è comunque peggiorativa rispetto a quanto previsto dal piano.