Imposte

Prestazione parziale (e gratuita) svolta in Italia: non imponibili i compensi allo straniero

Lo conferma la risposta 354, anche se una parte della prestazione senza compenso sia effettuata nello Stato

di Alessandra Caputo

I compensi corrisposti a un soggetto non residente per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero non sono imponibili in Italia, anche se una fase della prestazione senza compenso è effettuata nel territorio dello Stato. Lo conferma la risposta n. 354 ad una istanza di interpello pubblicata martedì 15 settembre sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Il caso descritto era quello di una fondazione impegnata nella diffusione dell’arte attraverso la gestione diretta del proprio teatro e la realizzazione, in Italia e all’estero, di tournée di artisti nazionali e internazionali.

Uno degli eventi internazionali che la fondazione avrebbe dovuto svolgere all’estero era un film festival, previsto per il mese di marzo e rimandato a causa dell’emergenza Covid-19.

Per l’evento (che si terrà appena possibile) è intenzione della fondazione scritturare due musicisti stranieri, uno fiscalmente residente in Germania e l’altro in Austria. Il contratto prevedrà lo svolgimento delle prove degli artisti in Italia e l’esibizione all’estero; il diritto al compenso dei due artisti verrà subordinato esclusivamente alla partecipazione al festival all’estero, indipendentemente dal numero di prove effettuate in Italia dai due artisti. Ciò posto, la Fondazione chiedeva conferma di essere esonerata da qualunque obbligo di sostituto di imposta. Il dubbio nasceva in quanto il contratto pur prevedendo la pattuizione del compenso per lo svolgimento di due concerti all’estero, contempla comunque l'obbligo di effettuare delle prove nel territorio nazionale.

Dall’agenzia delle Entrate arriva la conferma alla soluzione prospettata dal contribuente. La circostanza che gli artisti svolgano le prove in Italia risulta, nel caso in esame, irrilevante in quanto, per le stesse nulla è previsto in termini di eventuali ulteriori compensi o rimborsi spese.

Per i soggetti non residenti, l’Irpef si applica infatti soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; in sostanza, l’ordinamento tributario italiano, ai fini dell’attrazione dei compensi nella potestà impositiva dello Stato, richiede un criterio di collegamento, soddisfatto solo sui compensi ivi corrisposti. Solo su questi compensi, l’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973, prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.

Di fatto, le prove svolte in Italia dai due artisti non potevano considerarsi autonome rispetto alla prestazione artistica oggetto del contratto, pertanto non essendo prevista alcuna tassazione in Italia, la Fondazione può considerarsi esonerata da eventuali obblighi da sostituto di imposta. L’Agenzia precisa anche che il trattamento fiscale dei compensi percepiti da un non residente richiede comunque la consultazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che potrebbero prevedere delle modifiche al regime adottato.


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