Contabilità

Prestiti infragruppo a rischio presunzioni

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di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

Le mutate regole civilistiche sulla rilevazione dei finanziamenti infragruppo a tasso non in linea con quello di mercato, con il disallineamento fiscale derivante dalla mancata applicazione del principio di derivazione rafforzata, complicano bilanci e dichiarazioni dei soggetti interessati. Se a ciò aggiungiamo la sempre maggiore attenzione che i verificatori (e la Corte di cassazione) riservano a queste somme – tanto se erogate a soggetti nazionali quanto (e forse in maggior misura) se sono coinvolti soggetti esteri - è facile concludere che è opportuno per le imprese cercare strade alternative. Vediamo i singoli passaggi.

Le difficoltà di natura civilistica riguardano le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, essendo il criterio del costo ammortizzato solo facoltativo per bilanci abbreviati e micro-imprese (nonché, ovviamente, per le imprese non Ires). Il principio contabile Oic 19 prevede (paragrafo 54) una particolare applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma con riferimento ai finanziamenti di durata superiore a 12 mesi, erogati senza la previsione di interessi (o pattuendo tassi significativamente diversi da quelli di mercato).

Tra gli esempi illustrativi (che non costituiscono parte integrante del principio contabile), è inserito l’esempio 2B, che tratta l’ipotesi di un finanziamento con tali caratteristiche «erogato da una società che controlla con un’interessenza significativa un’altra società», laddove «dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Cda, struttura del gruppo, situazione economico-finanziaria dell’impresa o del gruppo, elementi del contratto, ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata».

In tal caso, la differenza tra il valore attuale del debito (meno gli eventuali costi di transazione), calcolato con il metodo del costo ammortizzato, e il valore nominale del finanziamento, non è rilevata a conto economico (come avverrebbe tra imprese terze) ma ad incremento del costo della partecipazione (per la controllante) e ad incremento del patrimonio netto (per la controllata).

Le peculiarità dell’esempio hanno fatto sorgere il quesito se analogo trattamento vada riservato ad altre ipotesi, vale a dire al finanziamento ad opera del socio (qualificato?) persona fisica (assai tipico nelle nostre Srl) o tra società tra cui vi è rapporto di collegamento e non di controllo.

Il fatto che l’Oic abbia formulato un esempio non deve, a nostro parere, distogliere l’attenzione sul principio generale, ossia l’applicazione della sostanza contrattuale. Ci pare difficile sostenere che, anche nelle altre ipotesi ora ricordate, lo scopo della rinuncia sin dall’inizio (totale o parziale) degli interessi non sia da ascrivere ad una finalità di rafforzamento patrimoniale della partecipata. Ne consegue che l’impostazione contabile resterebbe la medesima.

Evitano questo trattamento contabile, invece, non solo tutte quelle ipotesi (censurabili sotto diversi aspetti ma presenti nella realtà professionale) in cui tra soggetto erogante e società finanziata non c’è una partecipazione diretta (prestito dalla controllata alla controllante, oppure dalla consorella posseduta dalla medesima controllante) – anche perché non c’è alternativa all’iscrizione della componente finanziaria a conto economico da parte della società erogante – ma anche tutte le situazioni in cui il finanziamento:

è erogato a tassi di mercato (il che non impedisce, in linea di principio, di rinunciare periodicamente agli interessi maturati);

ha una scadenza non superiore a 12 mesi (il che non impedisce che esso sia rinnovabile, con eventuali dubbi interpretativi sulla scadenza reale che potrebbero palesarsi in certi casi);

era già presente in bilancio all’entrata in vigore delle novità codicistiche (generalmente al 1° gennaio 2016), senza opzione per l’applicazione del costo ammortizzato ai crediti/debiti pregressi e con il dubbio (a nostro avviso da risolvere negativamente, privilegiando un approccio sostanziale) se un eventuale rinnovo alle medesime condizioni possa far ritenere superata questa condizione;

coinvolge soggetti micro-imprese o società con bilancio abbreviato che si sono avvalse della deroga al costo ammortizzato.

Viste le conseguenze fiscali (si veda il pezzo al lato), appare opportuno cercare di rientrare in queste casistiche, anche per evitare un doppio binario denso di complicazioni.

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