Professione

Priorità ai creditori sui risultati ottenuti con il salvataggio

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di Giovanni B. Nardecchia

Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. Così recita l'articolo 84 del Codice, la prima disposizione del Capo dedicato al concordato preventivo, norma che evidenzia, come indicato nella rubrica, le finalità della procedura. La continuazione d'impresa è quindi funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori. Il risanamento dell'impresa in crisi e/o il mantenimento dei posti di lavoro possono quindi essere perseguiti, se e in quanto compatibili, ma mai contro l'interesse dei creditori stessi.

La salvaguardia dell'azienda e la tutela dei posti di lavoro ricevono comunque una particolare attenzione dal legislatore delegato. La prima, con l'ampliamento dell'ambito di applicazione del concordato con continuità aziendale indiretta, caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività in capo ad un altro imprenditore in forza di cessione o conferimento d'azienda. Concordato che può ora essere preceduto da affitto, stipulato anche anteriormente purché in funzione della presentazione del ricorso. Per quanto riguarda la tutela dei posti di lavoro viene imposto l'obbligo, sempre nell'ipotesi di continuità indiretta, del mantenimento o della riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. Precetto, quest'ultimo, privo di reale efficacia dato che il suo mancato rispetto non potrebbe da solo determinare la risoluzione del concordato.

Tutela evidente anche nel concordato “misto” dove la disciplina di favore della continuità si applicherà anche al piano di concordato che prevede la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera infatti sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa che coinvolge un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al momento del deposito del ricorso.

Il concordato liquidatorio, fermo restando l'obbligo del soddisfacimento del 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario, è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10% rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Con riferimento ai poteri di sindacato del tribunale, l'intervento più significativo è quello relativo alla valutazione della fattibilità economica del piano. Secondo il più recente orientamento della Suprema corte il sindacato sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra alcun particolare limite; il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, è esso pure demandato al giudice, anche se nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano medesimo a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Il legislatore ha inteso ampliare questo sindacato non più limitato ai casi di manifesta inettitudine del piano: ora il giudice può, tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, valutare caso per caso l'effettiva realizzabilità delle stesse per superare lo stato di crisi e/o insolvenza.

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