Professionisti, deducibile l’assicurazione contro i mancati pagamenti
I professionisti potranno dedurre dal reddito degli oneri sostenuti per la garanzia contro i mancati pagamenti. La novità, contenuta nell’ articolo 9 del Jobs act autonomi approvato definitivamente dal Senato , si sostanzia in una modifica dell’articolo 54 del Tuir, mediante l’introduzione nell’ultimo periodo del quinto comma della previsione secondo cui «sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
Si tratta, nella sostanza, delle spese per il pagamento di premi relativi a polizze assicurative facoltative contro il rischio di insoluti, distinte da quelle per l’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (da indicare nel rigo RE19 colonna 4 del modello Redditi).
La relazione illustrativa puntualizza che la norma ha lo scopo di agevolare la sottoscrizione di dette polizze, favorendo al contempo sia lo sviluppo del mercato assicurativo, sia il conseguente abbattimento dei costi derivante dalla maggiore diffusione di tali forme assicurative.
La precisazione non è casuale se si considera che, anche prima della modifica normativa, non si comprendeva per quale ragione la deducibilità dei costi in questione dovesse essere in discussione. Una simile conclusione trova fondamento nell’articolo 54 del Dpr 917/86, secondo cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni «è costituto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione».
Dal tenore letterale della norma si comprende come il legislatore non abbia specificatamente disciplinato la deducibilità di ogni costo. La mancata regolamentazione non implica, tuttavia, alcuna limitazione, trovando applicazione le regole generali poste a fondamento della determinazione del reddito di lavoro autonomo: ossia l’inerenza e la documentazione della spesa.
Sul punto la Cassazione, con la sentenza 3198/2015 ha qualificato il requisito dell’inerenza, evidenziando il rapporto di diretta e immediata correlazione che deve instaurarsi ai fini della determinazione della base imponibile tra la spesa sostenuta e l’arte o la professione esercitata.
In sostanza, una volta verificata la sussistenza della predetta condizione, non dovrebbe sussistere dubbio alcuno in merito alla legittimità della deduzione del costo, in quanto è del tutto fisiologico nello svolgimento dell’attività professionale il manifestarsi di perdite relative a crediti maturati e non incassati nei confronti di clienti insolventi.
La modifica normativa va comunque accolta con favore, poiché libera il campo da eventuali dubbi interpretativi scaturenti dall’irrilevanza reddituale, conseguente all’applicazione del criterio di cassa, delle perdite su crediti afferenti le prestazioni rese dai professionisti (ad esclusione di quelle per il mancato recupero delle spese anticipate in nome e per conto del cliente).
Occorre precisare, infine, che in caso di mancato pagamento da parte del cliente, la somma erogata dalla compagnia di assicurazione risulterebbe tassabile ai sensi dell’articolo 6 del Tuir, secondo il quale devono essere assoggettate a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.
Il Ddl autonomi approvato definitivamente dal Senato