Quando l’errore ricade sui privati
Chi presenta il modello 730 al Caf o al professionista è escluso da responsabilità: è questo uno degli effetti del Dlgs 175/2014 che più spesso viene ricordato. Ma ci sono anche errori che comportano comunque una responsabilità del contribuente.
In primis va ricordato che, per gli errori rilevati nel 730, l’articolo 6, Dlgs 175/2014 prevede che al Caf o professionista venga richiesta la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del contribuente. Tale responsabilità, però, è subordinata a fattispecie che comportano l’apposizione infedele di un visto di conformità.
Bisogna quindi precisare che il rilascio del visto di conformità non implica da parte dell’intermediario il riscontro della “correttezza” degli elementi reddituali dichiarati dal contribuente, come ad esempio l’ammontare dei redditi fondiari; stessa conseguenza anche in caso di mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e alle situazioni autocertificate, come ad esempio la residenza ai fini della detrazione degli interessi del mutuo (elencate nel prospetto allegato alla circolare 7/E/2017).
Quindi, il Caf o professionista è ritenuto responsabile solo se l’errore comporta effettivamente l’apposizione di un visto di conformità infedele. Se, ad esempio, l’importo del canone di locazione dichiarato dal contribuente all’intermediario diverge da quello risultante dal contratto di locazione, l’errore rilevato dall’Erario sarà contestato solo al dichiarante anche se tale importo è stato inserito nel modello 730.
Ancora, è ritenuto responsabile dell’errore rilevato dalle Entrate nel 730 il contribuente che omette di consegnare all’intermediario una seconda Certificazione unica ricevuta dal proprio datore di lavoro (con dati reddituali diversi dalla prima). Da ultimo, il contribuente che ha autocertificato erroneamente lo status di familiare fiscalmente a carico, sarà il solo responsabile dell’errata detrazione, ad esempio, delle spese mediche intestate al figlio e indicate dal Caf o professionista nella dichiarazione del contribuente.
La piena responsabilità, infine, può essere esclusa se l’intermediario trasmette (non più entro il termine del 10 novembre dell’anno della violazione, limite temporale abrogato dal Dl 193/2016) una dichiarazione rettificativa oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In questo caso, l’intermediario pagherà la sola sanzione, peraltro ravvedibile, mentre il contribuente dovrà versare la maggiore imposta e gli interessi.
Circolare 7/E del 4 aprile 2017
Articolo 6 , Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175