Adempimenti

Redditi SP 2018: società di persone fuori dalla derivazione rafforzata

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Le società di persone schivano la derivazione rafforzata. I primi chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, successivi all’emanazione del Dm 3 agosto 2017, sono stati dati in occasione di Telefisco 2018, sebbene non possano ancora considerarsi ufficiali fin quando non verrà emanata la circolare che racchiude tutte le risposte date durante gli eventi organizzati dalla stampa specializzata.

Il nuovo modello Redditi SP 2018 e le sue relative istruzioni (in linea con la modulistica precedente relativa al periodo d’imposta 2016) confermano tale tesi, escludendo le società di persone dall’applicazione del principio.

I tecnici dell’Agenzia affermano che la derivazione rafforzata non si applica alla determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone mentre ritengono che lo stesso trovi applicazione per la determinazione della base imponibile Ires dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia. Questi ultimi, infatti, sono soggetti Ires e sono tenuti a redigere il rendiconto economico e patrimoniale secondo le disposizioni previste per le società e gli enti residenti, adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se il soggetto fosse residente in Italia (Ias/Ifrs o principi contabili nazionali a seconda di quanto previsto dalle norme interne in ordine all’adozione, per obbligo o facoltà, degli uni o degli altri).

Le regole di redazione del bilancio fiscale, e con esse i loro principi, hanno vissuto l’anno zero con l’entrata in vigore del Dlgs 139/2015 che, in attuazione della direttiva 2013/34/Ue, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Da quel momento il percorso che ha portato all’attuale definizione di derivazione rafforzata è stato caratterizzato dall’avvicendarsi di numerose azioni normative per adeguarsi al nuovo assetto contabile fra cui: l’adeguamento degli Oic in due tranches, il coordinamento della disciplina in materia di Ires e Irap con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali, effettuato con l’articolo 13-bis del Dl 244/2016 (Milleproroghe), per giungere al decreto del ministro dell’Economia 3 agosto 2017 (Gazzetta ufficiale n. 187 del 11 agosto 2017) con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi Oic.

Quest’ultimo ha modificato ed integrato i due decreti Ias al fine di renderli applicabili anche ai soggetti Oic adopter, diversi dalle micro-imprese, in attuazione di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 13-bis del Dl n. 244/2016. Il principio di derivazione rafforzata si inserisce dunque in questo scenario, disegnato dal nuovo art. 83 del Tuir, il quale prevede appunto che per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle altre disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

A Telefisco è stata anche chiarita che l’esclusione delle micro imprese dall’applicazione del principio deriva proprio dall’articolo 13 bis del Dl Milleproroghe 2017, che ha esteso la sua applicazione espressamente ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, non includendo le micro-imprese, ovvero quelle imprese che presentano i limiti dimensionali previsti dall’articolo 2435-ter del Codice civile. Si tratta di un’esclusione connessa alla ricorrenza in capo all’impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa.

In tal senso, si spiega, è ininfluente l’eventuale scelta di una micro-impresa di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione previsti dalla disciplina codicistica, atteso che alle micro-imprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli strumenti finanziari derivati (valutazione quest’ultima obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata).

Posizione discutibile quella dell’Agenza che esclude tout court l’applicazione del principio a tali imprese, negando l’eventuale facoltà per quelle che decidessero di redigere il bilancio alla vecchia maniera, quindi ordinario o abbreviato, ingenerando così un perenne doppio binario civilistico-fiscale di cui si sperava di ridurre la portata proprio grazie alle nuove regole bilancistiche.

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