Redditometro, il preliminare di acquisto di immobile non è sufficiente
Il
L’agenzia delle Entrate aveva accertato con gli indici del v
Il provvedimento è stato impugnato sostenendo che nell’anno di imposta accertato non c’era stata alcuna corresponsione di prezzo e quindi la pretesa era infondata. Entrambi i giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente e l’Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, sostanzialmente, un’errata interpretazione della norma. Nel confermare la decisione di appello, i giudici di legittimità hanno ritenuto che fossero state correttamente applicate le disposizioni in tema di redditometro.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini del vecchio redditometro, l’accertamento deve basarsi sulla diretta dimostrazione dell’effettiva erogazione della spesa. Nell’ipotesi in cui il pagamento del prezzo non sia avvenuto, l’acquisto non dimostra una reale disponibilità economica valida ai fini dell’accertamento sintetico stesso.
Peraltro, la dimostrazione può derivare solo da un atto formale dell’incremento contestato e non da un mero preliminare. Nel caso specifico, la previsione di un pagamento differito nel tempo, contenuta nel contratto sottoscritto dal contribuente, non dimostrava un esborso effettivo, atteso che la spesa non era ancora stata sostenuta nell’anno di imposta accertato.
Il collegio di appello aveva così correttamente rilevato che la pretesa era fondata su un presunto incremento patrimoniale, tanto più comunque giustificato da un piano di disinvestimenti immobiliari adeguatamente motivati dal contribuente.
La decisione in un passaggio afferma che la spesa non poteva giustificare la pretesa «perché non ancora sostenuta dal contribuente nell’anno di imposta».
Nel vecchio redditometro era prevista una presunzione secondo la quale l’incremento patrimoniale rilevasse nella misura di un quinto nell’esercizio di sostenimento e nei quattro precedenti. In altre parole il reddito necessario per tale acquisizione si presumeva prodotto in cinque anni.
Gli uffici, dinanzi a tale previsione, avevano emesso accertamenti considerando il quinto imputabile nell’anno da accertare derivante da investimenti futuri, ossia avvenuti in esercizi successivi.
Applicando il principio affermato ora dalla Cassazione, si può verosimilmente sostenere che solo l’acquisto effettivamente avvenuto e pagato nell’anno di imposta possa rilevare ai fini dell’accertamento.
Va poi segnalato che comunque
Cassazione, ordinanza 23348/2017