Regime di cassa, la manutenzione non segue la competenza
Restano deducibili in base al principio di cassa, in sede di determinazione del reddito delle imprese minori, anche i componenti disciplinati negli articoli del Tuir, richiamati dall’articolo 66, per i quali questo principio costituisce l’ordinario criterio di imputazione temporale.
Questa precisazione, formulata nel paragrafo 3.2 della circolare 11/E/2017 (si veda anche questo articolo di ieri), costituisce una importante bussola per orientarsi nelle istruzioni successivamente fornite dall’agenzia delle Entrate. La rubrica del paragrafo fa riferimento ai «componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza», ma non tutti i componenti positivi e negativi menzionati nello stesso concorrono a formare il reddito in base a tale criterio.
I componenti positivi
Tra i componenti positivi di reddito si afferma, nel paragrafo 3.2.1, che il criterio di competenza è applicabile, tra l’altro, anche alla determinazione forfettaria del reddito delle «altre attività agricole» di cui all’articolo 56-bis del Tuir. Nei commi 2 e 3 di tale articolo si afferma, però, che per le attività ivi contemplate il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività, rispettivamente, del 15 e del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva. Si ritiene che tale criterio resti ancora applicabile, in virtù della affermazione iniziale in base alla quale restano applicabili gli ordinari criteri di imputazione temporale se non espressamente derogati dall’articolo 66 del Tuir.
I componenti negativi
Nel successivo paragrafo si precisa che sono «deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri previsti dal testo unico», tra gli altri, gli oneri fiscali e contributivi di cui all’articolo 99, commi 1 e 3, e gli interessi di mora di cui all’articolo 109, comma 7, del Tuir. Queste disposizioni fanno riferimento all’esercizio in cui avviene il pagamento o la corresponsione e tali regole risultano, quindi, confermate.
La circolare menziona poi anche altri componenti negativi per i quali resta, invece, invariata l’applicabilità del principio di competenza. Sono citate, ad esempio, le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 95, ma va ricordato che fanno eccezione i compensi agli amministratori di cui al comma 5, che sono deducibili nell’esercizio di corresponsione.
Il rinvio all’articolo 102 del Tuir è effettuato, dall’articolo 66, soltanto per le quote di ammortamento ed è stato esteso ai canoni di leasing, ma non alle spese di manutenzione ordinaria, che sono, pertanto, deducibili per cassa, fermo restando il rispetto delle regole stabilite nel comma 6.
È stato precisato che le perdite su crediti sono deducibili per competenza anche se relative a crediti rilevati in contropartita dei ricavi in caso di opzione per il regime di cui al comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973. La presunzione di incasso al momento della registrazione ai fini dell’Iva è stata, quindi, ritenuta «relativa» in quanto ispirata a esigenze di semplificazione, ma non tale da costringere a pagare le imposte su ricavi non effettivamente percepiti, a maggior ragione nell’ambito di una disciplina che intende avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari, evitando di pagare le imposte su proventi non incassati. Le perdite su crediti sono, peraltro, deducibili per competenza anche se relative a componenti positivi che hanno concorso a formare il reddito entro il 2016 o che rilevano per competenza anche nel nuovo regime.
Spese relative a più esercizi
Il testo dell’articolo 108, anch’esso richiamato, è stato recentemente modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, lettera a), del Dl 244/2016, che ha eliminato dallo stesso i riferimenti alle spese per studi e ricerche (di base e applicata) e a quelle di pubblicità e propaganda non accessorie ai costi di impianto e di ampliamento, che sono, pertanto, deducibili per cassa. Le spese di rappresentanza, pur essendo ancora menzionate nell’articolo 108 del Tuir, sono deducibili «nel periodo d’imposta di sostenimento», non avendo, ai fini fiscali, natura di oneri pluriennali.