Imposte

Regime forfettario, con l’ingresso estromissione gratuita dell’immobile

di Antonio Zappi


La legge di Bilancio 2019 ha riaperto anche l’opportunità di estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale (articolo 1, comma 66, della legge 145/2018), misura a suo tempo già prevista dalla manovra 2016 (articolo 1, comma 121, della legge 208/2015).

Tramite tale facoltà, che destina un bene immobile a destinazioni estranee all’esercizio dell’impresa, si genera un’operazione che per le imposte sui redditi realizza una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del Tuir, attesa la circostanza che con l’estromissione il bene fuoriesce dal regime imprenditoriale.

Nell’evidenziare che possono accedere a detta agevolazione tutti gli imprenditori individuali a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato), per perfezionare la disciplina agevolativa occorre versare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8%: necessità che, tuttavia, non avrà chi fosse transitato al regime forfetario dal 1° gennaio 2019, poiché quest’ultimo potrà beneficiare di una sorta di “naturale” estromissione gratuita dell’immobile. Nel regime a forfait, quindi, non ci sarà bisogno di versare nulla per affrancare l’eventuale plusvalenza da cessione ai fini delle imposte dirette, i cui criteri di determinazione sono quelli dell’articolo 86, comma 3, del Tuir, il quale la quantifica in misura pari alla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Grazie, infatti, alle particolari regole di determinazione del reddito forfetario, tra i proventi da assoggettare alle percentuali di redditività non rilevano le plusvalenze ed è quindi la stessa norma, non fissando puntuali previsioni in materia, ad avvalorare l’ipotesi (confermata dalle Entrate nella circolare 10/E/2016, paragrafo 4.3.6) dell’implicita volontà del legislatore di non attribuire alcun rilievo alle plusvalenze/minusvalenze realizzate per effetto dell’alienazione dei beni strumentali acquisiti nel corso del periodo, o nei periodi precedenti, all’ingresso nel regime di favore.

Per molti contribuenti, quindi, tra le opportunità introdotte dall’ampliamento del regime forfetario può iscriversi anche quella della gratuita estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale, con un possibile risparmio fiscale che riguarderà anche la non necessità di dover corrispondere la predetta imposta sostitutiva. Inoltre, stante la non necessità di stipulare un atto traslativo della proprietà per quello che costituisce un mero passaggio immobiliare dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata, non dovranno essere pagate neanche imposta di registro, ipotecaria e catastale. Occorre, invece, ricordare che all’atto dell’accesso al regime forfetario sarà obbligatorio verificare l’eventuale necessità di operare la rettifica della detrazione Iva secondo le regole previste dall’articolo 19-bis2 del Dpr 633/72 e che l’esclusione dell’immobile strumentale dal regime d’impresa configura un’operazione di autoconsumo rilevante ai fini dell’Iva (articolo 2, comma 2, n. 5 del Dpr 633/72).

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