Rettifica dell’Iva detratta, il costo è da rivedere
La risposta n. 3/2018 dell’agenzia delle Entrate, relativa alla rettifica della detrazione Iva, consente di sviluppare considerazioni sugli aspetti contabili. L’interpello riguarda una società che muta il regime fiscale relativo alle operazioni attive di locazione immobiliare, avvalendosi della regola di esenzione di cui all’articolo 10, numero 8, Iva e, pertanto, chiede se per tale mutamento debba procedere alla rettifica decennale della detrazione. Ulteriore problema: l’immobile è detenuto in leasing.
Le Entrate rispondono che la rettifica deve essere operata, non rilevando le modalità di acquisizione: occorre «di regola» far riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice, in quanto da tale data decorre il periodo decennale. La risposta è preoccupante per l’inserimento di quel «di regola», anche perché le Entrate precisano che occorrerà valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale: affermazione che riporta alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 4 ottobre 2017 (Causa C-164/16). Tralasciando le problematiche in materia di Iva, è opportuno focalizzarsi sulla sorte contabile relativa alla rettifica della detrazione a suo tempo operata.
In sostanza, una società detrae l’imposta, relativa all’acquisto di un fabbricato, nell’esercizio x, poi successivamente deve rettificare la detrazione versando l’imposta a suo tempo detratta: il problema è la contabilizzazione dell’Iva. Il problema è trattato dall’Organismo italiano di contabilità nella guida operativa 3, relativa agli aspetti applicativi dei principi Ias/Ifrs, le cui indicazioni possono essere di utilità anche per le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali con riferimento, in particolare, al principio contabile Oic 29. L’Oic 29 si occupa (anche) dei cambiamenti di stime contabili, ambito nel quale possono rientrare le ipotesi in cui, in esercizi successivi a quello dell’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni, deve essere effettuata la rettifica dell’Iva detratta in precedenza: questo, per il particolare meccanismo previsto nell’articolo 19-bis2, Iva.
In tali casi, può essere necessario rettificare il valore d’iscrizione delle immobilizzazioni, con imputazione alle stesse della parte di Iva divenuta indetraibile (che in precedenza era stata detratta). Pertanto, nell’ipotesi di successiva rettifica dell’imposta in precedenza detratta, le relative maggiori imposte possono incrementare il costo dell’immobilizzazione, per esempio un fabbricato, con contropartita la passività tributaria. Non si tratta della correzione di un errore, ma della revisione di una stima operata a suo tempo: i cambiamenti sono la conseguenza delle informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire. Tra l’altro, l’Oic 29 cita, a titolo di esempio, anche la stima dell’incidenza di spese che formano il costo di acquisto di un bene. Ovviamente, per codice civile e principi contabili, la rettifica del costo di acquisto, operata tramite l’imputazione allo stesso dell’Iva a suo tempo detratta, può essere fatta soltanto se il nuovo valore è recuperabile: il tutto con adeguata informazione nella nota integrativa. Quanto illustrato, per il principio di derivazione (semplice), è valido anche dal punto di vista fiscale.