1. In sintesi
I contribuenti forfettari sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva; pertanto, non applicano l’imposta sulle operazioni effettuate né detraggono l’Iva assolta sugli acquisti. Tuttavia, per le operazioni in reverse charge, essi diventano “debitori di imposta”.
Di recente, il legislatore ha previsto la cadenza trimestrale anziché quella mensile per effettuare il versamento; il prossimo termine in scadenza, quindi, è quello del 16 novembre (domenica, dunque, da intendersi il 17, lunedì).
I contribuenti forfettari possono contare su un regime fiscale agevolato, oltre che su un numero ridotto di adempimenti da porre in essere. Ai fini Iva, in particolare, il comma 59 della legge 190/2014 esonera i contribuenti forfettari dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal decreto Iva (Dpr 633 del 1972).
Restano, però obbligatori alcuni adempimenti. In particolare, i soggetti che adottano il regime forfettario devono:
- emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni che effettuano;
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali che ricevono;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Con specifico riferimento alla fatturazione, si ricorda che fino a luglio 2022 i contribuenti forfettari erano esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Con l’articolo 18 del Dl 36/2022, il legislatore ha però abrogato la norma relativa all’esonero e ha previsto la decorrenza dell’obbligo:
- dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori ad euro 25mila (ragguagliati ad anno);
- dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.
Pertanto, sebbene esclusi dall’applicazione dell’Iva, ci sono dei casi in cui comunque i contribuenti forfettari se ne devono preoccupare, tra queste ci sono le operazioni in cui i contribuenti sono “debitori di imposta”; si tratta delle operazioni svolte con soggetti non residenti nonché le operazioni in reverse charge interno.
2. Le operazioni estere, le quattro ipotesi
Il comma 58 della legge 190/2014 indica quali adempimenti devono porre in essere i contribuenti forfettari nel caso di operazioni con soggetti non residenti e nel caso di operazioni in reverse charge.
Con riferimento alle operazioni con soggetti esteri, sono quattro le ipotesi che possono verificarsi.
Il primo caso è quello delle cessioni intracomunitarie, cioè le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea. Queste operazioni (come peraltro accadeva nel regime dei minimi) non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, ma sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l’Iva non viene evidenziata in fattura. Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, «non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del Dl 30 agosto 1993, n. 331». Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, non sussiste l’obbligo di iscrizione nella banca dati Vies, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Il secondo caso è quello degli acquisti intracomunitari di beni. Gli adempimenti da porre in essere sono diversi a seconda dell’ammontare degli acquisti stessi:
se gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10mila euro, l’Iva è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro, l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve iscriversi al Vies, integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, compilazione l’elenco Intrastat.
Gli altri due casi riguardano le prestazioni di servizi ricevute da non residenti e quelle rese ai medesimi soggetti. Nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’Iva è sempre assolta in Italia; il cessionario che applica il regime forfettario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro. Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del Dpr 633/1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.
3. Il termine di versamento e la decorrenza delle novità
Di recente è stato pubblicato il Dlgs 81/2025 (decreto Correttivo) che introduce, con l’articolo 6, una novità nel comma 58 della legge 190/2014. La modifica consiste nell’aggiunta della nuova lettera e-bis) la quale dispone che i contribuenti che adottano il regime forfettario «versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari».
La nuova norme pone, tuttavia, la necessità di fare alcune riflessioni.
Anzitutto, si osserva che l’articolo 6 del Dlgs 81/2025 è rubricato “Semplificazione dei termini di versamento Iva da parte dei soggetti forfettari che effettuano acquisti intracomunitari”, tuttavia nel testo della disposizione si fa riferimento, più in generale, alle operazioni in inversione contabile di cui all’articolo 17 del Dpr 633 del 1972, comprese quelle intracomunitarie. Pertanto, le novità sono da riferirsi a tutti i casi di inversione contabile (ad esempio quelle “interne” di cui al comma 6 dell’articolo 17) e non solo a quelle effettuate con soggetti non residenti.
Occorre poi analizzare il corretto coordinamento con quanto previsto dal comma 60 della stessa legge che risulta sempre vigente. Il comma 60 della legge 190/2014 prevede, infatti, l’obbligo, in capo ai contribuenti forfettari che risultano debitori di imposta, di emettere la fattura o di integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Pertanto, da un lato è previsto un nuovo termine trimestrale (comma 58) per il versamento dell’Iva nei casi di inversione contabile ma dall’altro è previsto un termine mensile (comma 60) per gli adempimenti nel caso di inversione (emissione o integrazione della fattura) nonché per il versamento. Si ritiene che sebbene il comma 60 non risulti abrogato, debba trovare applicazione il nuovo termine trimestrale.
Infine, attenzione alla decorrenza. L’articolo 25 del Dlgs 81/2025 precisa che lo stesso «entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», avvenuta il 12 giugno 2025. Pertanto, in assenza di una diversa disposizione, si ritiene di dover fissare la decorrenza della norma per le operazioni effettuate a decorrere dal 13 giugno scorso.
La prossima scadenza da considerare, pertanto, è quella del 16 novembre (domenica, dunque, prorogata al 17, lunedì) entro cui dovrà essere effettuato il versamento delle operazioni effettuate nel periodo luglio - settembre, cioè quelle del terzo trimestre solare.


