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Reverse charge nei servizi di trasporto e logistica con Iva da versare mensilmente

Dal 30 luglio aperto il canale telematico delle Entrate per comunicare l’esercizio dell’opzione

a cura di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

Sono pienamente operative, dallo scorso 30 luglio, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 57-63, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), con cui il legislatore ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di trasporto, movimentazioni merci e logistica, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali.

Disposizioni la cui applicazione comprende ora qualsiasi tipologia di contratto, anche non caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera (articolo 9, Dl 84/2025, cosiddetto “Decreto fiscale”).

L’opzione

Al momento la disposizione è applicabile solo in caso di opzione volontaria, che può essere esercitata congiuntamente dal committente e dal prestatore mediante apposita comunicazione da inviare all’agenzia delle Entrate. Ciò in attesa del rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, che ne dovrebbe estendere l’applicazione a tutti i soggetti passivi e non solo a quelli che esercitano l’opzione. Qualora il prestatore e il committente esercitino tale opzione, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle citate prestazioni deve essere effettuato dal committente con il modello F24, in nome e per conto del prestatore.

L’opzione ha durata triennale e può essere esercitata autonomamente anche nei rapporti tra i subappaltatori, prescindendo quindi dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

La comunicazione

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate (protocollo 309107/2025) del 28 luglio 2025, sono stati approvati il modello di comunicazione con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare all’agenzia delle Entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per l’applicazione del regime transitorio.

Il canale per la trasmissione telematica della comunicazione è stato aperto dall’agenzia delle Entrate il 30 luglio 2025. Il file contenente la comunicazione può essere prodotto esclusivamente utilizzando l’applicazione “ReverseChargeLogistica”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il reverse charge

A livello operativo e software, l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi di logistica, di trasporto e movimentazione merci comporta quanto segue:

  • la fattura deve essere emessa dal prestatore, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr. 633/1972, senza imposta e con Natura N6.9;
  • l’imposta deve essere materialmente versata dal committente, in nome e per conto del prestatore, con il modello F24 utilizzando il codice tributo 6045 (Rm 47/E del 28 luglio 2025), senza possibilità di compensazione;
  • il versamento dell’imposta con F24 da parte del committente è mensile e va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore, anche se il committente liquida l’Iva con cadenza trimestrale.

Lato ciclo passivo, inoltre:

  • in fase di registrazione il committente deve annotare la fattura passiva con modalità analoghe a quelle già utilizzate per tutti gli altri acquisti in reverse charge nazionale, fornendo (preferibilmente) indicazione che l’Iva è stata versata col modello F24;
  • in fase di registrazione deve poi utilizzare, se disponibile, l’apposito identificativo (causale, codice Iva, ecc.) indicato dalla propria software house, che consentirà alla procedura di compilare automaticamente il quadro VJ della dichiarazione annuale Iva;
  • in liquidazione l’importo dell’Iva versata con il modello F24 verrà “recuperato” come credito;
  • l’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta la possibilità di produrre e trasmettere all’agenzia delle Entrate il documento d’integrazione TD16. La produzione e l’invio del TD16 dovrebbe permanere come facoltà e non come obbligo, come già avviene per le altre fattispecie di reverse charge nazionali.

Lato ciclo attivo, invece:

  • per le fatture attive emesse con Natura N6.9, in fase di registrazione il prestatore deve utilizzare, se disponibile, l’apposito identificativo (causale, codice Iva, ecc.) indicato dalla propria software house, che consentirà alla procedura di compilare automaticamente il rigo VE35 della dichiarazione annuale Iva, nel probabile caso venga aggiunto un apposito campo sul modello.

Il software

Tali modalità operative comportano, per le società di informatica associate ad AssoSoftware, la necessità di adeguare immediatamente le proprie procedure in relazione:

  • all’emissione e trasmissione al SdI delle fatture elettroniche da parte del prestatore;
  • all’importazione e contabilizzazione delle stesse, sia da parte del prestatore che da parte del committente;
  • all’inserimento di specifici identificativi utili alla compilazione automatica della dichiarazione annuale Iva, sia con riferimento alla posizione del prestatore che del committente.

Inoltre, dovranno valutare se attivare nuove funzionalità per la produzione automatica con cadenza mensile del modello F24, utilizzando il codice tributo 6045, qualora l’applicazione del reverse charge per la logistica dovesse diffondersi in modo significativo.

Come spesso accade, alla luce degli interventi normativi e dei relativi chiarimenti, le software house stanno facendo una corsa contro il tempo per rilasciare le procedure, se necessario e comunque per dare istruzioni operative, con riferimento alla necessità primaria di registrare e liquidare l’Iva in modo tempestivo. A seguire potranno essere rese disponibili le ulteriori funzionalità, il cui sviluppo verrà deciso anche con riferimento alle reali necessità dei clienti.