Iva, gli atti di recupero crediti senza mandato non sono prestazioni onerose
Per la Corte Ue (C-535/24) l’imponibilità Iva presuppone un nesso diretto e giuridicamente riconoscibile tra la prestazione resa e un corrispettivo
Gli atti compiuti da un creditore ai fini del recupero del suo credito, effettuati in assenza di un incarico o di un mandato da parte del debitore, non rientrano nella nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso né sono assimilabili a tale nozione, in base agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/Ce.
Il principio, reso dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-535/24, richiama il criterio comunitario secondo cui l’imponibilità Iva delle...
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