Ricerca e sviluppo, credito d’imposta a due velocità
Per le spese in ricerca e sviluppo, individuate dalla norma, credito d’imposta portato nuovamente al 25%, fatta eccezione per alcuni casi in cui rimane nella misura più elevata del 50%. La legge di Bilancio per il 2019, articolo 1, comma 70, interviene anche sull’articolo 3 Dl 145/2013, che ha istituito il credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
Da un punto di vista soggettivo, la norma resta sempre applicabile a tutte le imprese, «indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato», ma viene ampliata anche nei confronti delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che possono usufruire del credito d’imposta per ricerca e sviluppo purché eseguano tali attività attraverso contratti stipulati con imprese che siano residenti ovvero localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati See o, ancora, in quelli ricompresi nell’elenco di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, cioè con i quali vi è scambio di informazioni.
Oltre a dover svolgere determinate attività individuate dalla norma, il credito d’imposta viene riconosciuto, tra le altre, sulle spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, anche se assunto a tempo determinato, sulle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, nonché sui contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta e sui contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo che siano ammissibili al credito d’imposta, ma alla condizione che, in entrambi i casi, «non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente», ossia imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto tenendo conto, per le persone fisiche, di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.
Proprio con riferimento alle spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta viene riconosciuto nella maggiore misura del 50%.
Il meccanismo di determinazione dell’agevolazione consiste sempre nell’applicazione della percentuale del 25 o del 50%, sulla parte di spese agevolabili, sostenute nel periodo d’imposta, che eccedono le spese medie, sostenute nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Vista la presenza di due diverse percentuali, sempre la legge di stabilità per il 2019 ha introdotto una particolare modalità di conteggio: viene, infatti, stabilito che il credito d’imposta si applica nella maggiore delle due misure, sulla parte dell’eccedenza di spesa rispetto alla media, proporzionalmente riferibile alle spese agevolabili nella predetta maggiore misura del 50 per cento rispetto a quelle complessivamente sostenute nel periodo agevolabile. Per la parte residua si applica il credito d’imposta nella misura del 25%.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco