Rimborsi negati, lo stato del controllo «cambia» la difesa
Sempre più spesso, a fronte di una tempestiva richiesta di rimborso (effettivamente spettante) presentata nei confronti del competente ufficio, l’agenzia delle Entrate emette un provvedimento di diniego a causa della avvenuta notifica di atti impositivi.
L’articolo 23 del Dlgs 472/97 (come modificato, dal 1° gennaio 2016, dal Dlgs 158/2015) consente, infatti, all’amministrazione finanziaria di sospendere il rimborso di imposte, seppure spettante, qualora il contribuente (o i suoi coobbligati in solido), pur vantando un credito nei confronti dell’Amministrazione, siano stati destinatari non solo di atti di contestazione o di irrogazione sanzioni, ma anche di avvisi di accertamento o di liquidazione di tributi o di avvisi bonari o ancora di cartelle esattoriali, anche non ancora definitivi. Così come pure nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione dei carichi (ex articolo 6 del Dl 193/2016).
Le predette circostanze seppure ammesse dal Legislatore, contribuiscono, come è facilmente intuibile, ad aggravare situazioni finanziarie già compromesse o a creare, comunque, forti disagi al contribuente, che di solito confida in un celere riconoscimento del credito spettante. Vediamo allora, a seconda delle situazioni che si possono verificare, i rimedi che il contribuente interessato può porre in atto al fine di far fronte alla sospensione del rimborso e ottenerne lo sblocco.
Accertamento e liquidazione
Qualora il provvedimento di diniego del rimborso derivi dalla notifica di un avviso di accertamento o di un avviso di liquidazione, ad esempio, di imposta di registro, il contribuente ha di fronte diverse possibilità per ottenere lo sblocco. Innanzitutto, si può considerare l’opportunità di definire l’atto attraverso un istituto deflattivo del contenzioso, quale ad esempio, l’acquiescenza o, se previsto, l’accertamento con adesione. Il pagamento integrale delle somme accertate (anche dilazionato) consente, infatti, di ottenere lo sblocco immediato del rimborso. Inoltre, in caso di pagamento dilazionato delle somme dovute presso l’ufficio delle Entrate a seguito di definizione dell’atto, come precisato dalle Entrate con circolare n. 33/E del 2016, l’eventuale tardivo versamento delle rate successive alla prima non incide comunque sullo sblocco del rimborso. La sospensione del rimborso, infatti, può essere disposta solo se il contribuente decade dalla dilazione e, dunque, solo nel caso in cui il versamento di una rata (dopo la prima) avvenga oltre il trimestre successivo (corrispondente al termine della rata successiva) o sia completamente omesso (articolo 15 ter del Dpr 602/73).
In alternativa alla definizione, si può considerare la possibilità di impugnare l’atto impositivo, con contestuale richiesta di sospensione giudiziale. Il blocco del rimborso, infatti, opera nei limiti della somma risultante dall’atto o comunque dalla decisione della Commissione tributaria. Ne consegue che, in caso di una sentenza di annullamento dell’atto impositivo, il rimborso deve essere immediatamente riconosciuto anche alla luce della esecutività delle sentenze. Inoltre, anche in caso di conciliazione giudiziale o sospensione, così come precisato anche a livello centrale dalle Entrate sempre con la circolare n. 33/e del 2016, l’ufficio potrebbe procedere allo sblocco del rimborso «considerata la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria».
Avvisi bonari
Qualora il contribuente abbia ricevuto un provvedimento di diniego del rimborso a causa della notifica di un avviso bonario, derivante dalla liquidazione automatica (articolo 36 bis del Dpr 600/73) o dal controllo formale della dichiarazione (articolo 36 ter del Dpr 600/73), è bene innanzitutto tener presente che la sospensione non può essere adottata se, al momento della notifica del provvedimento di diniego, sono ancora pendenti i trenta giorni entro cui il contribuente può scegliere se definire l’atto mediante il pagamento delle sanzioni ridotte a un terzo (ossia al 10%), oppure se è comunque in corso un piano di dilazione delle somme dovute presso l’ufficio a seguito di acquiescenza dell’atto. Peraltro, anche in questo caso, il tardivo versamento di una singola rata non comporta il blocco del rimborso.
Iscrizioni a ruolo
Qualora, infine, il contribuente abbia ricevuto un provvedimento di diniego del rimborso a causa dell’iscrizione a ruolo della pretesa erariale e della conseguente notifica della cartella di pagamento a seguito di atti impositivi diversi dagli avvisi di accertamento esecutivi, sarà opportuno chiedere, tempestivamente entro il termine di impugnazione, una dilazione all’agente della riscossione. In tal modo, infatti, si eviterà l’integrale compensazione delle somme dovute in base all’iscrizione a ruolo con il credito chiesto a rimborso che l’agente proporrà di effettuare prima di procedere con il pignoramento presso terzi del credito stesso, con l’ulteriore aggravio delle spese esecutive.