Riporto delle perdite a geometria variabile
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il nuovo regime, in vigore dal 1° gennaio 2017, in base al quale le imprese minori in contabilità semplificata non solo utilizzano il criterio di cassa per la contrapposizione degli acquisti ai ricavi delle vendite, ma soprattutto ignorano il valore delle rimanenze finali. Il tutto abbinato all’elemento transitorio: nel primo anno in cui si utilizza questo metodo di calcolo le esistenze iniziali costituiscono componenti negativi (rigo RG13) e, se le rimanenze hanno una consistenza significativa, generano una perdita fiscale, che non era riportabile ai periodi di imposta successivi.
Cogliendo l’opportunità di porre rimedio a questa anomala situazione, la legge di Bilancio 2019, all’articolo 1, comma 23, ha modificato le regole del riporto perdite, sia per i soggetti Irpef in semplificata che in ordinaria, uniformandole con quelle dei soggetti Ires: il riporto non ha la scadenza, prima quinquennale, ma il relativo utilizzo non deve andare oltre l’80% dell’imponibile dell’anno in cui la perdita viene utilizzata. In altri termini in questo anno il reddito non può andare sotto il 20% di quello determinato secondo competenza.
Il successivo comma 24 individua l’effetto delle nuove disposizioni sin dal periodo di imposta 2018 (la legge di Bilancio, nel suo complesso, entra in vigore l’anno dopo), e i commi 25 e 26 diluiscono ulteriormente l’utilizzo delle perdite dei soggetti Irpef, con questo criterio:
perdite 2017 (al netto di quelle che le imprese minori potevano compensare con altri redditi, senza diritto di riporto): sino al 40% dell’imponibile 2018 e 2019, sino al 60% dell’imponibile 2020;
perdite 2018: sino al 40% del reddito 2019 e 60% di quello del 2020;
perdite 2019: sino al 60% del reddito 2020.
Nulla dice la norma per il possibile insufficiente utilizzo con questi limiti, ma quanto non compensato seguirà dal 2021 il criterio ordinario di coprire i redditi futuri per l’80 per cento.
In tutti i casi si dice «per l’intero importo che trova capienza». In altri termini ipotizziamo un riporto perdite di 1.000 dal 2017, utilizzabile nell’anno successivo sino al 40%, del reddito 2018. Se il reddito dell’anno dopo è di 3.500, il relativo 40% è di 1.400 e quindi viene utilizzato l’intero riporto di 1.000, senza possibilità di rinviare la compensazione ad un anno successivo. Se il reddito 2018 è invece di 2.000, il relativo 40% è pari a 800, e rimarrà quindi un riporto al 2019 di 200 (1.000 – 800).
Parlando di perdite dei soggetti Irpef, si porrà verosimilmente nel 2019 il tema della trasformazione di una Srl in accomandita, per allineare le nostre tipologie societarie alle prassi internazionali, evitando così l’organo di controllo in strutture molto limitate. Ipotizziamo che la Srl sia titolare di un riporto perdite. La risoluzione 60/E del 16 maggio 2015 ha riconosciuto che questo riporto sarà utilizzabile per compensare direttamente i redditi della società di persone, prima che ne avvenga l’imputazione ai soci.