Riserve post fusione con più certezze
Con alcune recenti pronunce, l’agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto comportamento fiscale da tenere nelle operazioni di fusione e scissione, affrontando questioni di un certo spessore. I temi affrontati dalle risoluzioni 62/E del 24 maggio 2017 e 98/E del 26 luglio 2017 riguardano le regole da usare per ricostruire il patrimonio netto “fiscale” a seguito di fusione e attribuire le posizioni soggettive alle società risultanti da una scissione (si veda l’articolo a fianco).
La prima questione riguarda le fusioni in cui la società risultante/incorporante vede incrementato il proprio patrimonio netto in seguito al cosiddetto “assorbimento” (totale o parziale) del patrimonio netto dell’incorporata. Quale valenza dare, sotto il profilo fiscale, a quell’incremento?
La questione è cruciale perché in caso di successiva distribuzione di riserve (o riduzione del capitale sociale) con attribuzione ai soci, bisogna sapere se le somme derivano da riserve di capitale o di utili, con diversi trattamenti fiscali in capo ai soci stessi.
Vedi il grafico con gli esempi
L’articolo 172, comma 6, del Tuir disciplina questo aspetto proponendo una serie di regole che possono essere così riassunte:
• prima devono essere ricostituite le riserve in sospensione d’imposta dando precedenza a quelle in sospensione radicale;
• in seconda battuta il capitale netto residuo si considera formato con le stesse tipologie di riserve che erano presenti proporzionalmente nel capitale della società estinta;
• se la società incorporante detiene partecipazioni nella incorporata, fino a concorrenza di tale ammontare non si considerano nella ricostruzione delle riserve quelle di capitale presenti nella incorporata stessa.
In questo scenario si pone l’ulteriore problema di come comportarsi se la fusione è inversa anziché diretta, e proprio su questo punto si registra l’intervento della risoluzione 62/E.
Seguendo letteralmente il Tuir, si avrebbe che la società controllata/incorporante deve ricostruire fiscalmente il proprio nuovo patrimonio netto riferendosi a quello della società controllante/incorporata. Inoltre vi è da considerare che, secondo il documento Oic, 4 il patrimonio netto finale di una fusione inversa non può che essere uguale a quello che sarebbe risultato operando la fusione diretta. Un punto, quest’ultimo, che dà ulteriori argomenti alla tesi secondo cui il patrimonio finale della controllata/incorporante va ricostituito riferendosi a quello della controllante/incorporata.
Ma questo assunto, secondo la risoluzione 62/E, vale solo con riferimento all’ammontare totale del patrimonio mentre, per la classificazione fiscale delle sue parti, mantiene rilevanza il patrimonio netto della società controllata/incoporante.
In tale complessa tematica può sfuggire l’importanza che assume la modalità di ricostruzione fiscale del patrimonio netto, ma si potrà subito capirne la delicatezza se si pensa che tramite la fusione possono correttamente “scomparire” riserve in sospensione d’imposta moderata, quindi evitando che una successiva distribuzione generi imponibile per la società.
Proprio questo tema era alla base dell’interpello poi sfociato nella risoluzione 62/E: la società controllata/incorporante deteneva riserve da rivalutazione in sospensione d’imposta, una volta eseguita la fusione il patrimonio netto doveva essere quello che si sarebbe ottenuto nella fusione diretta e, operando in tal modo, le riserve in sospensione d’imposta “moderata” sarebbero scomparse, sicché analogo risultato (la scomparsa) invocava l’interpellante eseguendo la fusione inversa. Ma qui arriva lo stop delle Entrate: il patrimonio netto finale avrà sì l’entità totale che avrebbe avuto se si fosse eseguita la fusione diretta, ma per valutare la classificazione fiscale delle sue parti si deve agire nel modo seguente:
• il patrimonio netto originario della società controllata/incorporante mantiene le proprie caratteristiche fiscali (quindi permangono le riserve in sospensione d’imposta già formate);
• solo per l’eccedenza, cioè il nuovo patrimonio netto formato con la fusione, si valuta la natura del patrimonio netto della società fusa.
Vedi il grafico con gli esempi