Nel decreto Liquidità torna la rivalutazione dei beni d’impresa fino al 2022
Tra gli emendamenti, immobilizzazioni e partecipazioni in controllate e collegate rivalutabii fino al 2022
Le immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate presenti nei bilanci delle imprese Oic-adopter potranno essere rivalutate fino all’esercizio 2022, alle stesse condizioni previste per il 2019. Solo per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale – e fino al 2021 – la rivalutazione può assumere rilevanza fiscale senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva (si veda l’articolo specifico di Gianluca Dan su NT+ Fisco). È questo il contenuto di due diversi emendamenti approvati dal Parlamento e in vigore dal 7 giugno (la legge 40 ha convertito il decreto Liquidità, Dl 23/2020).
La modifica al Dl Liquidità per reggere l’urto delle perdite
L’obiettivo è per consentire alle imprese un maggior utilizzo della facoltà straordinaria di allineare ai valori correnti la parte dell’attivo patrimoniale tradizionalmente ancorata ai valori “storici”, incrementando parallelamente il netto patrimoniale. Lo scopo evidente di entrambe le modifiche proposte è quello di aiutare le imprese a reggere patrimonialmente l’urto delle perdite 2020 e, purtroppo, in molti casi, anche a quelle che si prevedono per gli anni successivi. Il tutto affiancando la norma sulla sterilizzazione temporanea degli effetti delle perdite già prevista dal testo originario dell'articolo 6 del Decreto Liquidità.
Il meccanismo della rivalutazione
Come è noto, con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 696) il legislatore ha nuovamente offerto alle imprese che non adottano gli Ias l’opportunità (onerosa) di rivalutare i beni materiali e immateriali (diversi da quelli alla cui produzione o commercio è diretta l’attività d’impresa) e le partecipazioni in società controllate e collegate. La rivalutazione – che secondo l’agenzia delle Entrate non può essere solo civilistica ma deve per forza assumere anche valenza fiscale con il versamento dell’imposta sostitutiva - deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente allo scorso 1° gennaio (ordinariamente si tratta dell’esercizio 2019).
Le modifiche e le ragioni della proroga
Uno degli emendamenti approvati prevede che analoga facoltà riguardi i bilanci degli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per cui, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, rispettivamente nei periodi 2020, 2021 e 2022. Ricordiamo che i beni rivalutabili devono già essere presenti nel bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui deve essere effettuata la rivalutazione, anche se integralmente ammortizzati.
L’idea di base è che probabilmente quest’anno le società non hanno né il tempo né le risorse finanziarie disponibili per pensare alla rivalutazione, mentre nei prossimi esercizi la presenza di perdite patrimoniali potrebbe rendere più forte lo stimolo a rivalutare. Per quanto, proprio le imprese in perdita e con vari indicatori “accesi” di potenziali perdite di valore (ai sensi del principio contabile Oic 9) dovranno fare molta attenzione ad avvicinarsi ad un provvedimento di questa natura, che va proprio nella direzione opposta a quella raccomandata. Proroga anche per il riallineamento civilistico-fiscale di cui all’articolo 14 della legge 342/2000 (possibile anche per i soggetti Ias), con effetto fiscale sugli immobili a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.
Il focus sul settore turistico
Potranno, invece, rivalutare nei bilanci 2020 o 2021 le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, per le quali un altro emendamento prevede una rivalutazione dei medesimi beni a titolo gratuito e con effetto fiscale immediato, tranne che per la cessione/assegnazione del bene rivalutato (ipotesi in cui l’effetto della rivalutazione scatta dal quarto esercizio successivo). Resta la sospensione d’imposta sulla riserva, affrancabile con l’imposta sostitutiva del 10%. Per le imprese che avessero già scelto la rivalutazione onerosa della legge di Bilancio 2020, vengono anticipati gli effetti fiscali al 2020.