Rottamazione cartelle, ritardi sui conteggi inviati dalle Entrate
Fisco in ritardo nel presentare il conto della r ottamazione cartelle a molti contribuenti. Nonostante il termine sia scaduto il 16 giugno 2017, a metà luglio sono ancora tanti i contribuenti che non hanno ricevuto la documentazione necessaria per pagare le somme dovute per la definizione agevolata.
Anche in questo caso emerge la dicotomia che esiste tra i contribuenti soggetti a termini sempre perentori e il Fisco, per cui i termini sono “ordinatori”.
Nella rottamazione delle cartelle i contribuenti hanno dovuto presentare la domanda per la definizione entro il 21 aprile 2017; e il contribuente che l’ha presentata anche con un solo giorno di ritardo, è escluso dalla definizione agevolata. Il Fisco, dal canto suo, avrebbe dovuto inviare il conto da pagare entro il 15 giugno 2017, per consentire ai contribuenti di pagare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2017.
Il debito per la definizione agevolata si può infatti estinguere in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, cioè entro il mese di luglio 2017. Chi ha scelto di pagare in più tranche, massimo cinque, sulle rate successive alla prima deve aggiungere gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017; il 70% delle somme dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018. Per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
Come si è detto, sono ancora tanti i contribuenti che, a metà luglio, non hanno ricevuto il conto da pagare per la rottamazione. Un ritardo che da una parte calpesta i più elementari diritti del contribuente, dall’altra genera confusione nel contribuente, che sarà costretto a fare le corse; la norma aveva previsto 45 giorni tra la comunicazione del quantum e il versamento ora di giorni per pagare ne restano 13 e alcuni ancora non sanno qual è la cifra che dovranno versare.