Rottamazione, verifica a due vie sui ruoli 2016
Verifica a doppia via sui ruoli 2016. L’agente della riscossione, Equitalia o Riscossione Sicilia per i contribuenti siciliani, ha comunicato ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, i carichi che gli sono stati affidati e per i quali, al 31 dicembre 2016, non era stata ancora notificata la cartella, ovvero inviata l’informazione degli avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione delle sanzioni o degli avvisi di addebito Inps emessi. In questo caso, il contribuente può indicare nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata anche i carichi che intende rottamare, contenuti nelle comunicazioni ricevute nel mese di febbraio. Per legge, gli atti di accertamento e di irrogazione sanzioni emessi a partire dal 1° ottobre 2011 divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. Inoltre, dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
I rimedi alle «dimenticanze» degli uffici
I contribuenti, che però non hanno ricevuto alcuna comunicazione entro il 28 febbraio 2017, se sono interessati alla rottamazione, possono rivolgersi all’agente della Riscossione per sapere se ci sono comunque carichi iscritti a ruolo. Capita anche che alcuni uffici, pur avendo emesso avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione sanzioni, si sono “dimenticati” di informare l’agente della riscossione. In questo caso, quindi, se il contribuente è interessato alla rottamazione, può anche presentare l’istanza per la definizione agevolata, indicando gli avvisi esecutivi che intende rottamare. Sarà poi l’agente della riscossione, magari interpellando l’ufficio dell’agenzia delle Entrate, a verificare se si tratta di atti che rientrano nella rottamazione.
I tempi per presentare la domanda
Chi intende fruire della rottamazione, dovrà presentare la domanda entro il 31 marzo 2017, temine che potrebbe essere prorogato al 21 aprile 2017. Si potrà fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. La definizione è valida solo nel momento in cui tutte le somme dovute sono tempestivamente versate. Il 70% delle somme dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018. Per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. Si potrà anche pagare in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata, cioè nel mese di luglio 2017. Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5%, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017.
Nella dichiarazione per la rottamazione si dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, e, quindi, anche agli effetti delle eventuali sentenze emesse dai giudici tributari. Di norma, gli effetti della rottamazione prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi. La rinuncia al contenzioso comporta la prosecuzione del giudizio per la parte non definita.