Imposte

Sabatini-ter maggiorata per gli investimenti «digitali»

immagine non disponibile

di Michele Brusaterra


Contributo del 3,575 per cento con la Sabatini-ter qualora l’investimento si riferisca a tecnologie digitali e a sistemi di tracciatura e pesatura rifiuti.

L’articolo 2 del Dl 69/2013 ha introdotto un contributo, finalizzato a sostenere gli investimenti in determinati beni, posti in essere dalle imprese. L’articolo 1, comma 52, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), ha prorogato tale contributo fino al 31 dicembre 2018.

Da un punto di vista soggettivo possono usufruire del contributo le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda, per accedere al contributo stesso, rispettano le seguenti caratteristiche: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non si trovano in condizioni tali da risultare «imprese in difficoltà».

Il Mise ha chiarito che possono, inoltre, presentare la domanda di agevolazione per usufruire del contributo in questione anche le imprese estere, con sede in uno Stato membro, purché alla data di presentazione della domanda non abbiano una sede operativa in Italia.

In quest’ultimo caso, infatti, le imprese proponenti «pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento e attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, a parte le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, nonché per le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, per le altre imprese i beni che rientrano nell’agevolazione sono quelli riconducibili alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e l’operazione avviene a condizioni di mercato.

L’agevolazione prevede un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati convenzionalmente su un finanziamento a tasso di interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d’importo uguale al finanziamento concesso, maggiorato del 30 per cento, portando il contributo al 3,575 per cento, qualora l’investimento si riferisca a tecnologie digitali e in sistemi di tracciatura e pesatura rifiuti.

Si può benissimo affermare che tale contributo maggiorato si riferisca anche ai beni che rientrano nel cosiddetto iper ammortamento per il rilancio dell’industria 4.0.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©