Sanatoria errori formali anche per le comunicazioni dei dati liquidazioni Iva
Entra nel vivo la sanatoria degli errori formali prevista dall’articolo 9 del decreto legge 119/18. La pubblicazione del provvedimento attuativo 62274 del 15 marzo e la risoluzione 37/E dello 21 marzo che ha istituito il codice tributo “PF99” il quale dovrà essere utilizzato per versare le somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, hanno di fatto completato il quadro normativo previsto per la sanatoria.
Il perfezionamento della procedura si ha con il versamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarità da eseguirsi (se necessaria) entro il 2 marzo 2020. La somma da versare è pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da pagarsi in unica rata entro il 31 maggio 2019 oppure con due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. Ora che la sanatoria entra nel vivo si tratta però di capire quali violazioni rientrano nella procedura.
In questo senso va detto che se da un lato qualche indicazione concreta si ricava dal provvedimento attuativo 62274 del 15 marzo scorso, dall’altro alcune situazioni rimangono ancora dubbie, tant’è che sarebbe auspicabile una circolare dell’agenzia anche su questa sanatoria. Tanto evidenziato vediamo di mettere un punto fermo sulle situazioni ove, con certezza, si può applicare la procedura. In primo luogo va detto che non sono interessate alla sanatoria tutte quelle violazioni di tipo meramente formale ossia quelle che posseggono tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta; 2) non riguardano il versamento dell’imposta; 3) non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
Di conseguenza sarebbero attratte dalla sanatoria tutte quelle violazioni che pur soddisfacendo i primi due requisiti di cui sopra, sono invece foriere di creare pregiudizio all’attività di controllo. In pratica si tratta di tutte quelle violazioni generalmente punibili con sanzioni fisse e non legate all’ammontare del tributo riguardante imposte sui redditi, Iva e Irap. Rientrerebbero così in quest’ambito tutte le violazioni Iva legate alla presentazione tardiva della dichiarazione di variazione ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/72, ma anche le violazioni legate alla tardiva annotazione delle operazioni nei registri Iva, le violazioni relative all’obbligo di indicazione separata dei costi black list, o di comunicazione delle minusvalenze.
Sono nel possibile perimetro applicativo della norma anche tutte le violazioni legate per esempio alla presentazione del modello Intrastat e delle stesse comunicazioni trimestrali periodiche Iva (LiPe), l’omessa regolarizz azione del cessionario ex articolo 6 comma 8 del Dlgs 471/97 , le sanzioni sull’omessa o irregolare inversione contabile ex articoli 6 commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del Dlgs 471/97, il compimento di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento.
Altri possibili ambiti potrebbero riguardare l’omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute o l’omessa presentazione del modello F24 a zero; in questi casi, vista l’esiguità della sanzione «propria», dovranno poi essere fatti due conti in termini di convenienza economica se non sia più vantaggioso procedere con il ravvedimento operoso o con il perfezionamento della sanatoria.
Gli approfondimenti
Le norme e l’iter procedurale della definizione delle irregolarità formali (clicca qui per consultarlo)
di Dario Deotto
Tratto da Condono 24 (www.condono24.com)