Adempimenti

Scaffalature 4.0, bonus nel 2019 con l’integrazione della perizia

di Giorgio Gavelli

Il giuramento della perizia (indipendentemente dalla data di consegna di tale documento all’impresa) consente (in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti) di iniziare a stanziare l’iperammortamento. Questo principio – esplicitato dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 48610/2019 (si veda il Sole 24 Ore del 2 marzo) – è importante non solo per diradare alcune perplessità sorte a seguito di precedenti interventi di prassi, ma aiuta ad affrontare una questione che si sta presentando sia per gli investimenti nel settore sanitario di cui si è occupata la circolare sia per i magazzini cosiddetti “autoportanti” di cui si è recentemente occupato il legislatore in sede di conversione del decreto Semplificazioni (Dl 135/2018). Vediamo perché.

Premesso che la norma (articolo 1, comma 11, della legge 232/2016) prevede che per fruire del beneficio l’impresa «è tenuta a produrre» una documentazione qualificata dallo stesso legislatore, tanto i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2017, par. 6.3, risoluzione n. 27/E/2018) quanto quelli del Mise (circolare n. 547750/2017 e n. 177355/2018) subordinavano il bonus all’acquisizione da parte dell’impresa, entro la data di chiusura del periodo d’imposta, della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione), potendo far intendere che, in caso contrario, l’iperammortamento slittasse all’anno successivo.

A questa impostazione si era obiettato (si veda il Sole 24 Ore dell’11 giugno 2018) che quando la data di «venuta ad esistenza» della documentazione è incontrovertibile (giuramento della perizia presso Tribunale o pubblico ufficiale o giudice di pace) pareva del tutto fuori luogo richiedere un adempimento ulteriore al fine di stabilire la decorrenza temporale del beneficio. Sarebbe stato, infatti, del tutto paradossale che, in presenza di una perizia giurata il 30 dicembre 2018 e consegnata all’impresa il 10 gennaio 2019, per il 2018 ci si fosse dovuti rassegnare ad applicare il solo superammortamento, rinviando l’iperammortamento al 2019. In questo senso, la circolare Mise del 1° marzo scorso sistema le cose, chiarendo definitivamente che «ai fini della decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa». Ma la circolare fa un’altra affermazione importante, facendo salve le perizie già redatte anteriormente alla pubblicazione della circolare e contenenti criteri di classificazione diversi da quelli in essa indicati, a meno che tale differente classificazione «non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti contenuti» nella circolare medesima.

La questione assume notevole rilevanza con riferimento ai magazzini automatizzati “autoportanti” interconnessi, per i quali, ai sensi dell’articolo 3-quater, comma 4, del Dl 135/2018 (introdotto in sede di conversione in legge) l’importo agevolabile «si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione», ferma restando «la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato». Con questa norma interpretativa si supera la posizione restrittiva assunta dall’Agenzia con la risoluzione 62/E/2018, ma è evidente che le perizie (o le certificazioni sostitutive per gli investimenti non superiori a 500mila euro) redatte prima della modifica hanno presumibilmente escluso questa parte dell’investimento.

Appare opportuno, in questa particolare ipotesi, consentire alle aziende interessate di integrare nel 2019 la documentazione predisposta, nella quale andare “solamente” a descrivere il bene e la riconducibilità all’elenco dei beni agevolabili, in quanto l’interconnessione è già stata attestata entro il 2018. Fermo restando che tale integrazione non avrà l’effetto di ritardare la fruizione dell’iper ammortamento, il quale decorrerà, anche per l’importo relativo al costo della scaffalatura, dal periodo d’imposta in cui è stata asseverata l’originaria perizia o redatta l’originaria dichiarazione sostitutiva. In proposito, risultando alquanto oneroso per le imprese dover ricorrere ad un’ulteriore perizia, la stessa dovrebbe restare una facoltà (ad esempio per importi di investimento superiori a 500mila euro). Una conferma in tal senso da parte delle Entrate (o del Mise) renderebbe più serene le imprese interessate.

Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 48610 del 1° marzo 2019

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