Scissione con scorporo, doppia condizione per la procedura semplificata
L’iter deve avvenire mediante la costituzione di una o più nuove società e prevedere l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa
La modalità semplificata del processo di scissione mediante scorporo è possibile solo se si tratta di «costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa». È quanto prevede l’articolo 2506 – bis del Codice civile come modificato dal Dlgs 88/2025. Pertanto, la semplificazione della disciplina diventa subordinata alla duplice condizione che la scissione mediante scorporo avvenga mediante costituzione di una o più nuove società...
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