Senza organizzazione non c’è azienda
Il contratto di vendita di un macchinario sofisticato, pur se ricomprende attrezzature e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, non configura cessione d’azienda o di un ramo di essa se manca l’elemento organizzativo. Pertanto la tassazione, ai fini del registro, è fissa e non proporzionale.
Questo il principio che emerge dalla sentenza 1812 depositata il 19 aprile dai giudici della Commissione tributaria regionale di Milano (presidente Venditti - relatore Cannatà), che conferma quella di primo grado.
La vicenda
La controversia portata all’attenzione dei giudici riguarda l’impugnazione, da parte di una Srl a socio unico, di un avviso di liquidazione con cui si recuperava a tassazione una maggiore imposta di registro (in misura proporzionale e non fissa) qualificando l’operazione commerciale non come vendita ma quale cessione d’azienda.
Il focus della vicenda ruota intorno a un’operazione tramite la quale la società ricorrente ha acquistato da altra società la proprietà di un impianto fotovoltaico, realizzato sul lastrico di un fabbricato industriale, con i relativi accessori tecnici per consentire il regolare all’allaccio alla rete elettrica nazionale. Nell’atto notarile è stato specificato che tale trasferimento «era soggetto all’imposta fissa di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% e 1%, in quanto immobile non abitativo e strumentale per natura, che per le sue caratteristiche non era suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni».
L’amministrazione finanziaria ha ritenuto, al contrario, che l’operazione commerciale intervenuta tra le parti non fosse una vendita ma una cessione di azienda, in quanto con essa sono state trasferite non solo le attrezzature, ma anche tutti i diritti e i benefici conseguenti alla titolarità della convenzione con il Gestore dei servizi energetici. In sostanza, secondo l’ufficio accertatore, l’impianto in questione si configura come un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un’attività autonoma di impresa, la cui vendita costituisce una cessione di azienda o ramo di azienda, da assoggettare all’imposta complementare di registro nella misura del 3% del valore venale complessivo, incluso l’avviamento.
La decisione
Il collegio d’appello ha confermato la decisione di primo grado, offrendo ulteriori argomentazioni a sostegno della tesi della società acquirente. In particolare, i giudici hanno ritenuto di non condividere gli aspetti civilistici e fiscali della ricostruzione effettuata dall’amministrazione finanziaria.
L’operazione commerciale non può essere configurata quale cessione d’azienda in quanto «difetta nell’oggetto del contratto l’elemento dell’organizzazione, essenziale alla nozione di azienda»; anche se al bene oggetto di cessione si accompagnano attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, chiosa la commissione tributaria, esso non può che essere considerato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione di energia elettrica e per il suo successivo incanalamento nell’unica direzione possibile (il servizio energetico nazionale).
L’organizzazione, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, proseguono i giudici, lega beni diversi tra loro, per quantità e qualità, conferendo loro una certa unità e la destinazione a uno scopo, l’attitudine a realizzarlo e a raggiungere i risultati voluti soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni isolatamente presi.
In un impianto fotovoltaico, come in questo caso, l’imprenditore non ha nulla da organizzare, coordinare, scegliere, perché la sua funzione è unica, prestabilita e non può in alcun modo essere variata.