Contabilità

Sezione imprese per la concorrenza dell’Ad

di Patrizia Maciocchi

È di competenza della sezione specializzata in materia di imprese la causa con la quale la società chiede i danni all’ex amministratore delegato per concorrenza sleale e abuso delle informazioni aziendali. La Corte di Cassazione, con la sentenza 20508, respinge il ricorso dell’ex vertice di una Srl - attiva nel campo dell’assistenza medica domiciliare - secondo il quale la controversia rientrava nel raggio d’azione del giudice del lavoro, essendo il suo solo in apparenza un rapporto di “immedesimazione organica”, quando si trattava in realtà di un incarico di consulenza da far rientrare nell’ipotesi del lavoro subordinato o nella collaborazione. Per la Cassazione però non è così. Le condotte illecite erano state messe in atto anche dopo la cessazione dei rapporti con la società e riguardavano la sottrazione dei principali clienti commerciali e l’abuso di informazioni aziendali, comprese le esperienze tecniche commerciali, qualificate segrete in base al codice della proprietà industriale (articolo 38). Quanto affermato dal ricorrente non basta ad avvalorare la tesi dell’incompetenza per materia. La società non ha svolto nei confronti dell’ex amministratore delegato un’azione di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, non avendo contestato il venire meno del dovere di lealtà (articolo 2015 del Codice civile) ma ha promosso un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali (articoli 2043,2055 e 2598 del Codice civile). Motivo di “accusa” erano azioni illecite commesse sia prima sia dopo la fine della “collaborazione”. I giudici precisano che, quando uno stesso fatto può essere qualificato in base al diverso titolo giuridico, potendo concorrere la responsabilità aquiliana con quella contrattuale, spetta alla parte attrice la scelta dell’azione da far valere in giudizio. Senza contare che, la carica di amministratore delegato è incompatibile con l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza n. 20508/2017 della Cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©