Diritto

Sì all’aumento di capitale anche nell’atto costitutivo

L’operazione è eseguibile subito dopo l’iscrizione al Registro delle imprese

di Angelo Busani

Nella vita professionale spesso accade che, in sede di costituzione di una società, i soci esprimano l’unanime volontà di far luogo a un aumento del capitale da eseguire subito dopo che la società ha ottenuto l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Può esserci, ad esempio, la necessità di prevedere in tempi stretti un incremento dell’investimento dei soci per poter raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissa come la partecipazione a una gara o l’acquisto di un bene strategico per la futura attività sociale, con la correlata esigenza di una provvista finanziaria non immediata, ma comunque in tempi brevi e certi.

Un’altra ipotesi è la necessità di prevedere l’immediato ingresso di un nuovo socio, la cui partecipazione al capitale sociale è ritenuta fondamentale per il successo dell’impresa e che, al momento della stipula dell’atto costitutivo, non è stato ancora individuato o, se lo è stato, non ha possibilità di partecipare all’atto costitutivo, ad esempio perché si tratta di un soggetto straniero che non può fisicamente essere presente o di una società particolarmente strutturata che ha bisogno di tempo per completare il proprio processo decisionale e per attribuire i poteri di firma.

In tutti questi casi, un aumento di capitale già deliberato consentirebbe (una volta che la società è stata iscritta al Registro delle imprese) di procedere subito alla sottoscrizione dell’aumento e al versamento delle somme relative, senza attendere i tempi di una delibera assembleare e scongiurando l’incertezza di eventuali ripensamenti da parte di alcuni dei soci.

Ci si chiede dunque se sia legittimo l’inserimento nell’atto costitutivo della società di una clausola recante la volontà dei soci di eseguire un aumento del capitale sociale dopo l’iscrizione della società nel Registro Imprese, considerandolo dunque già deciso in sede di atto costitutivo. A questa istanza risponde positivamente il Consiglio notarile di Firenze nella nuova massima n. 83/2022.

L’obiezione trae spunto dall’articolo 2331 del Codice civile, il quale prevede che la società acquisti la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle imprese: prima la società non esiste e non esistono i suoi organi che non possono, quindi, assumere deliberazioni. In altre parole, la deliberazione di aumento di capitale sociale non potrebbe essere adottata in quanto è una decisione che presuppone la società già costituita e già operanti i suoi organi.

A questa opinione si contrappone però una fondata osservazione: l’articolo 2443 del Codice civile consente, in sede di atto costitutivo, di «attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese». I soci quindi, per espressa previsione di legge, possono sin dal momento della costituzione della società, decidere di dare mandato agli amministratori di aumentare il capitale, in limiti predeterminati.

Scopo della norma è attribuire (soprattutto nelle società di maggiori dimensioni) una maggiore efficienza e flessibilità nella raccolta del capitale di rischio in quanto l’organo amministrativo risulta più in grado di tener conto delle esigenze di mercato nel collocamento delle azioni.

Ora, se i soci possono, nel contratto sociale abdicare alle loro prerogative attribuendole all’organo amministrativo (modificando così temporaneamente la naturale suddivisione dei poteri indicati dalla legge e dallo statuto), sarebbe non plausibile che essi non possano anche decidere un aumento di capitale direttamente in sede di atto costitutivo, subordinatamente all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

IL CONFRONTO

La tesi contraria

L’aumento di capitale non può essere adottato in sede di atto costitutivo: è una decisione che presuppone che la società sia già costituita poiché gli organi sociali non esistono fino a che la società non è iscritta nel Registro Imprese

E quella a favore
La legge consente ai soci, in sede di atto costitutivo, di dare mandato agli amministratori di aumentare il capitatale. Non sarebbe quindi plausibile che non possano anche decidere un aumento di capitale già in sede di atto costitutivo

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