Sì ai bonus per le donazioni all’ente non profit finalizzate a lavori di restauro
Sì alla detraibilità e alla deducibilità delle
Il procedimento per il riconoscimento dei benefici fiscali presenta alcune differenze sotto il profilo pratico; nel caso in cui il soggetto erogatore sia una persona fisica la norma prevede l’obbligo della stipula di una convenzione con l’ente beneficiario, non richiesta, invece, per erogazioni da parte di imprese o enti commerciali. I documenti per ottenere il vantaggio fiscale sono subordinati al vaglio della Soprintendenza, a cui si deve rivolgere sia il donatore (che presenta una istanza per fruire delle agevolazioni) sia l’ente beneficiario (che deve richiedere l’approvazione del progetto). Per quest’ultimo la risoluzione conferma una semplificazione degli adempimenti; potrà, infatti, presentare al Mibact, al termine dei lavori, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/ 2000), relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui si riferiscono i benefici fiscali.
Le misure fiscali finalizzate al recupero degli immobili dotati di valenza culturale, storica o di immobili pubblici sono state di recente integrate con ulteriori disposizioni di particolare rilievo come l’«art bonus» e, da ultimo, il «social bonus». Il primo è disciplinato all’articolo 1 del Dl 83/2014, e istituisce un credito d’imposta pari al 65% degli importi erogati per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nei limiti del 15% del reddito imponibile di persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi di società ed enti commerciali, escludendo espressamente l’applicazione delle norme del Tuir.
Dal l 1° gennaio 2018, con la riforma del terzo settore, entrerà in vigore anche il «social bonus», che prevede un credito d’imposta fino al 65% per le erogazioni liberali in denaro destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ad enti del terzo settore. Il beneficio, nel periodo transitorio e fino all’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore, riguarderà Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato a condizione che l’immobile sia destinato in via esclusiva ad attività di interesse generale di natura non commerciale.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 89/E/2017