Sì al vincolo di destinazione per un ceto di creditori
È meritevole di tutela il vincolo di destinazione (impresso ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice civile, introdotto con l'articolo 39-novies del Dl 273/2005) finalizzato a una legittima protezione delle ragioni di un ceto di creditori: lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 1260 del 18 gennaio 2019.
Si tratta di una decisione assai rilevante per una pluralità di aspetti. È la prima volta che il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile giunge al giudizio della Cassazione sotto il profilo civilistico; inoltre, la Cassazione sancisce che la «meritevolezza di tutela» (che, ai sensi del citato articolo 2645-ter, è l'imprescindibile presupposto del vincolo di destinazione) può consistere nella tutela di un ceto di creditori.
Implicitamente, la Cassazione sancisce che – ed è qui la grande importanza della decisione – non ha fondamento la tesi avanzata da un'autorevole dottrina restrittiva secondo cui gli interessi meritevoli di tutela cui il Codice civile allude quando afferma che essi devono essere «riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche» non sono solo interessi connotati da “pubblica utilità” oppure finalizzati alla tutela di esigenze della persona umana, in quanto tale, ma possono essere anche interessi attinenti a operazioni d'impresa o a operazioni, indifferentemente compiute da persone fisiche o da società, caratterizzate da contenuti non solo di natura personale, ma anche di natura esclusivamente economica.
In altri termini, quando nell'articolo 2645-ter del Codice civile si legge che il vincolo di destinazione deve tendere alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, l'espressione normativa deve essere intesa come interessi “leciti” (e cioè non contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) osservando, nel concreto, la specifica situazione che viene fotografata nell'atto istitutivo del vincolo. Insomma, adattando al vincolo di destinazione le nozioni di “liceità” e di “causa in concreto” che si possono trarre dalle decisioni della Cassazione, seppur ad altro fine emanate, 4368/1995 e 1898/2000.
Nel caso deciso dunque con l'ordinanza 1260/2019 un vincolo di destinazione su un bene immobile era stato istituito da una Srl (successivamente coinvolta in una procedura di concordato preventivo) al fine di tutelare le ragioni dei suoi creditori chirografari. Dopo l'istituzione del vincolo, l'immobile in questione venne gravato da un'ipoteca giudiziale e, quindi, si è posto il tema se il vincolo resistesse, per ragioni di priorità, rispetto a tale ipoteca (evidentemente, ritenendo l'istituzione del vincolo viziata da nullità, l'ipoteca avrebbe potuto liberamente dispiegare il suo effetto).
La Cassazione ha affermato che il vincolo di destinazione impedisce l'efficacia dell'ipoteca successivamente iscritta in quanto esso è meritevole di tutela perché consente «la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri». Anche perché, nel caso specifico, tutelando tutti i creditori chirografari, si trattava di un vincolo che non poteva esser tacciato di illegittimità perché, da un lato, non lesivo della par condicio creditorum e, dall'altro, non confliggente con la procedura concorsuale successivamente instaurata.