Adempimenti

Slitta al 31 maggio la domanda degli stagionali per il bonus da 2.400 euro

Più tempo per l’istanza. Pubblicata la circolare 65/2021 dell’Inps con le istruzioni per l’assegnazione dell’aiuto previsto dal decreto Sostegni

di Giorgio Pogliotti

Slitta dal 30 aprile al 31 maggio il termine per l’invio delle domande per ottenere il bonus di 2.400 euro del Decreto Sostegni. Il rinvio è dovuto al fatto che è stata pubblicata la circolare 65/2021 dell’Inps con i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del bonus destinato ad alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza Covid. La procedura per l’acquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, individuati dal Dl Sostegni, sarà attiva entro questa settimana sul portale Inps, una volta completati i passaggi amministrativi e tecnologici necessari anche per individuare le incompatibilità.

Beneficiari gli esclusi dai precedenti ristori

La platea interessata comprende quanti lo scorso anno erano rimasti esclusi tra i lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo.

Finora l’Inps ha provveduto a liquidare il bonus ad oltre 235mila lavoratori delle stesse categorie già beneficiarie delle precedenti indennità (previste dal Decreto Ristori quater) che non hanno dovuto presentare una domanda, ma hanno avuto l’accredito delle somme in automatico.

Platea più ampia

In base alla cicolare Inps, possono presentare domanda per ottenere l’indennità di 2.400 euro i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con un datore di lavoro (o un’impresa utilizzatrice) rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale (1° gennaio 2019 - 23 marzo 2021) e che non siano, al 23 marzo 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente (al 24 marzo).

L’indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate durante questo arco temporale.

Questi lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto

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Requisiti più “leggeri” per la Naspi
La circolare Inps interviene anche sulla semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI disposta sempre dal Dl Sostegni che ha sospeso l’applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione per ottenere l’indennità.

L’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente circolare e respinte per l'assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d'ufficio



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