Società agricole, obbligo di dichiarazione Irap anche se esenti
Le società agricole dovranno presentare la dichiarazione Irap, pur essendo esenti dall’imposta, per il semplice motivo di consentire la verifica del contributo camerale. L’amara sorpresa, senza precedenti, è contenuta nella risoluzione delle Entrate n. 93/E di ieri. Un documento molto atteso perché dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’Irap non è più dovuta per le attività agricole rientranti nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir.
L’esenzione non ha limiti soggettivi in quanto anche una società tassata a bilancio che svolga attività agricola, purché rientrante nel reddito agrario, non assolve l’Irap. Tuttavia, gli unici soggetti esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto determinano il diritto camerale annuale in misura fissa.
Ne consegue che società di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l’attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa.
Relativamente alla compilazione del modello, le snc e sas, devono compilare il quadro IR riportando nelle colonne 2 e 5 il valore della produzione esente da Irap indicando quindi nella colonna 7 l’aliquota 0. L’eventuale quota di valore della produzione soggetta ad Irap, come di seguito preciseremo, deve essere riportato in altro settore del quadro IR, sezione I.
Le società di capitali compilano la sezione II dei quadri della dichiarazione riportando tutti i ricavi ed i costi rilevanti ai fini Irap ed escludendo la quota del valore della produzione (che può essere anche l’intero imponibile) indicandolo tra le variazioni in diminuzione con il codice 99.
Tutto questo per la verifica del contributo dovuto alla camera di commercio.
La risoluzione risolve le modalità di determinazione del valore della produzione per quelle attività agricole che non rientrano nel reddito agrario.
Sono 4 le ipotesi esaminate dalla nota ministeriale.
•Le attività di allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno ¼ del mangime necessario devono stabilire già ai fini delle imposte dirette la percentuale di animali eccedenti. In questo caso il valore della produzione imponibile Irap, ovviamente con aliquota del 3,9% essendo abolita quella dell’1,9%, viene determinata applicando ai componenti positivi e negativi la predetta percentuale di capi eccedenti.
•Per le attività connesse che possono riguardare la cessione di beni non compresi nel DM 13.02.2015 o per le prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse impiegate normalmente nella attività agricola, si deve procedere facendo la proporzione tra i ricavi inerenti l’attività connessa e l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. Per le persone fisiche e società semplici, la predetta percentuale si applica ai ricavi e ai costi e quindi si riportano in dichiarazione solo gli importi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta regionale.
•Per le attività di agriturismo, la risoluzione prevede l’indicazione dei soli corrispettivi ed acquisti relativi alla predetta attività da rilevare nell’ambito della contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972 o della contabilità sezionale.
•Le attività il cui reddito viene determinato forfetariamente, nelle quali possono ricadere le attività connesse di cui al punto precedente ma soprattutto la produzione di energia elettrica, la base imponibile può essere determinata con il metodo forfetario di cui all’articolo 17, comma 2, d.lgs. 446/1997, compilando la sezione III del modello Irap. Si ricorda che in questo caso, la base imponibile è costituita dal reddito determinato forfetariamente maggiorato degli interessi passivi e delle retribuzioni al personale dipendente, le quali tuttavia vengono poi dedotte se e in quanto deducibili. Questo regime non ha subito modifiche in confronto al passato.
La risoluzione ministeriale interviene poi sulla deducibilità del costo del lavoro dipendente spettante nel settore agricolo secondo le regole ordinarie. Ovviamente il costo del lavoro relativo alla attività agricola non è deducibile per la parte riconducibile al reddito agrario. Se i dipendenti sono impiegati sia nella attività esclusa da Irap che in quella soggetta, la deduzione spettante va ridotta della quota riconducibile alla attività rientrante nel reddito agrario (rapporto dei ricavi).