Società di comodo, sugli effetti della pandemia il Fisco non ha una linea chiara
Per il Mef le cause di disapplicazione della disciplina in teoria previste dalle Entrate non sono automaticamente applicabili
Quali sono gli effetti della pandemia sulle società non operative? La difficoltà a rispondere a questa semplice domanda dimostra tutto il “bizantinismo” di cui soffre il nostro sistema tributario.
Il provvedimento dell’11 giugno 2012 ha previsto, sia per le società divenute non operative per carenza di ricavi che per quelle in perdita sistematica, una specifica causa di disapplicazione della disciplina, che interessa le società «per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225/1992».
Poiché il provvedimento afferma che la causa di disapplicazione opera sia con riferimento al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso che in quello successivo, 2020 e 2021 (per le società non operative a causa dei ricavi) e tutti i periodi di imposta che hanno il 2020 o il 2021 compresi nel quinquennio di riferimento (per le società non operative a causa delle perdite reiterate) dovrebbero godere della disapplicazione: in termini dichiarativi, sarebbe sufficiente indicare al rigo RS116 rispettivamente il codice “9” in colonna 2 e il codice “8” in colonna 3.
Ma come stanno veramente le cose? Nel 2021, con due risposte ad altrettante interrogazioni parlamentari (n. 5-06289 del 23 giugno e n. 5-06627 del 22 settembre), il Mef non ha ritenuto automaticamente invocabili le cause di disapplicazione in esame, perché una proposta di modifica normativa in tal senso non è stata approvata dal Parlamento nel 2020, soprattutto in ragione dei negativi effetti di gettito attribuiti dalla Ragioneria Generale dello Stato.
In queste risposte del ministero dell’Economia, si afferma che, «anche in considerazione dell’eterogeneità delle situazioni riscontrabili», l’agenzia delle Entrate sarà chiamata a valutare caso per caso gli interpelli presentati da parte delle società che intendano dimostrare come l’emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
Premesso che la presentazione dell’interpello non è mai obbligatoria (codice “2” nelle colonne da 4 a 7 del rigo RS116), l’unica certezza è probabilmente il contenzioso che si svilupperà nei prossimi anni.