Contabilità

Spa e Srl, proroga di 180 giorni per l’approvazione dei bilanci 2020

Via libera nella conversione del Milleproroghe: ammesso il voto elettronico o per corrispondenza e interventi con mezzi tlc. Le Spa quotate possono ricorrere al «rappresentante designato» per le assemblee

di Franco Roscini Vitali

Approvazione dei bilanci 2020 con proroga, ma non solo. Il nuovo articolo 3, comma 6, del Dl 183/2020 (decreto Milleproroghe) introdotto dalla conversione pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 1° marzo proroga gli effetti dell’articolo 106 del Dl 18/20 (convertito dalla legge 27/20).

L’articolo 106 «Norme in materia di svolgimento delle assemblee» del decreto 18/20 dispone, in deroga agli articoli 2364 (Spa) e 2478-bis (Srl) del Codice civile e delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: il Milleproroghe ripropone, per i bilanci 2020, la stessa disposizione precisando che l’assemblea ordinaria «è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio».

Si tratta di una facoltà, esercitabile anche dalla società che, nello statuto, non hanno previsto la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni, che potrà portare, per le seconde convocazioni, al mese di luglio.

Inoltre, Spa, Sapa, Srl, cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie:

1) il voto in via elettronica o per corrispondenza

2) l’intervento nell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Queste società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, presidente, segretario e notaio.

Fin qui le norme riguardano tutte le società di capitali. Inoltre, le Srl possono consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479, quarto comma, e alle diverse disposizioni statutarie.

Le Spa quotate, per assemblee ordinarie e straordinarie, possono fare ricorso al «rappresentante designato», previsto dall’articolo 135-undecies del Tuif, anche se lo statuto dispone diversamente: la norma in questione prevede il conferimento delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Inoltre, queste società possono prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante al quale possono essere conferite deleghe e subdeleghe.

Queste disposizioni si possono applicare anche alle società quotate sull’Aim e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Infine, banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 2539 del Codice civile anche in deroga ai limiti relativi al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto: inoltre, nell’avviso di convocazione, possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale soggetto.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. Per le società a controllo pubblico (articolo 2, comma 1, lettera m, del Dlgs 175/16) l’applicazione delle disposizioni ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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