Imposte

Spese tracciabili, chi paga non è rilevante per la detrazione

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

Dubbi sulla tracciabilità delle spese cointestate o per familiari a carico, ma come sempre i principi generali (contenuti nella circolare 13/E/2019) aiutano a risolvere i casi dubbi.

La legge di Bilancio sottopone le detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir alla condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui al Dlgs 241/97 ossia: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La disposizione va coordinata con il principio generale per cui le detrazioni spettano per gli oneri: sostenuti dal contribuente (la detrazione spetta a chi ha pagato) ed effettivamente rimasti a carico (non spetta se nello stesso anno la spesa è stata rimborsata). Fino al 2019 per la prova di aver sostenuto la spesa bastava l’intestazione del documento di spesa (fattura, ricevuta, documento commerciale). In alcuni casi (familiari a carico o affetti da patologie esenti) si poteva detrarre la spesa intestata ad altri annotando sul documento di aver sostenuto la spesa.

Dal 2020 è sufficiente il pagamento con mezzo diverso dal contante o si deve dimostrare, in concreto, che il pagamento è fatto con fondi del contribuente? Ci sono, infatti, strumenti tracciati per chi incassa, ma che non identificano chi paga: ad esempio i bollettini postali, MAV e RAV pagati per contanti allo sportello. Oppure lo strumento può attingere a fondi di un soggetto diverso dal titolare: ad esempio il bancomat del delegato su conto altrui o la carta di credito addebitata su conto di terzi.

Per i soggetti deboli (anziani, malati, disabili) l’acquisto è fatto spesso da familiari, badanti o incaricati della casa di riposo: impensabile che il legislatore volesse impedire ad una figlia di anticipare col suo bancomat la spesa della madre malata. Su spese mediche e di assistenza dei disabili il problema sfuma, perché sono oneri deducibili (articolo 10 Tuir), mentre la tracciabilità si applica solo alle detrazioni dell’articolo 15. Ma per le altre detrazioni (diverse da medicinali e dispositivi medici, comunque esentati) il problema resta.

L’unica soluzione ragionevole, per non trasformare i professionisti in “polizotti fiscali”, impedendo di fatto le detrazioni, è ritenere sufficienti strumenti che assicurino l’identificabilità del destinatario del pagamento. Qualcuno dice che basti la dicitura «pagamento avvenuto con mezzi tracciati» sul documento di spesa, ma a noi pare che il contribuente debba invece conservare, oltre al documento di spesa, anche la prova del pagamento: ricevuta di Pos/bollettini, contabile dei bonifici; per i via web, smartphone e altre piattaforme digitali (compreso virtual Pos), la stampa della ricevuta elettronica. Nessun obbligo, però, di dimostrare la provenienza dei fondi: quando lo pretende, il legislatore lo dice espressamente come per i contributi ai partiti politici (Dl 149/2013).

Spese cointestate o intestate a terzi (genitori per spese nell’interesse dei figli a carico): se il documento è intestato a un genitore, solo questo la detrae; se è cointestato, o intestato al figlio, si può ripartire la detrazione tra genitori. Purché il pagamento sia tracciato, ci pare sia irrilevante chi abbia pagato, purché i genitori annotino su fattura e ricevuta di pagamento le modalità di riparto. Basta infatti applicare analogicamente i principi dettati per le ristrutturazioni: la detrazione spetta anche se il contribuente, che ne ha titolo, non è intestatario di bonifico e/o fattura, a condizione che si integrino i documenti (fattura e prova del pagamento tracciato) con i nomi di chi ha sostenuto la spesa e la relativa percentuale di riparto. Infine, le spese di diretta imputazione (commissioni per il pagamento) devono ritenersi detraibili come costo accessorio.

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