Srl, il rischio di bilanci senza l’ok del controllore
L’occasione è fornita dal decreto di rigetto 4338 del giudice del registro di Roma del 1° giugno 2020
È consentita alla srl la nomina di un sindaco unico che eserciti solo i compiti previsti dall’articolo 2403 del Codice civile. Questo principio di diritto già evidenziato su queste colonne (da ultimo sul Sole 24 Ore dell’8 ottobre) riapre il dibattito (in realtà, mai definitivamente sopito) sull’assetto dei controlli nelle srl. L’occasione è fornita dal decreto di rigetto 4338 del giudice del registro di Roma del 1° giugno 2020 che fornisce una lettura significativamente innovativa della norma.
La vicenda
Una srl impugna il decreto che aveva rigettato l’iscrizione della delibera di nomina dell’organo di controllo monocratico (il sindaco unico) perché carente del requisito di professionalità specifica rappresentato dalla iscrizione nel registro dei revisori legali. A detta della ricorrente, nella srl la nomina del revisore legale non è obbligatoria e la società può limitarsi a nominare un sindaco unico che non svolga la funzione di revisione legale, scegliendolo tra soggetti in possesso dei soli requisiti previsti dall’articolo 2397, secondo comma, del Cc. La società ritiene, pertanto, pienamente legittima la nomina del consulente del lavoro, prescelto come sindaco unico e in virtù di tanto, richiede al giudice del registro di disporre d’ufficio l’iscrizione della delibera di nomina già rifiutata.
Sotto questo profilo la ricostruzione della ricorrente è per certi versi esatta e in tale direzione sembra muoversi anche il giudice del registro di Roma quando ritiene che, nei casi in cui al sindaco unico non venga conferito l’incarico di revisione, egli non deve essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori legali. Secondo il giudice, il richiamo alle previsioni dettate per il collegio sindacale della spa, segnatamente alle previsioni di cui all’articolo 2397, secondo comma, non va inteso rigidamente, bensì deve essere adeguato alla realtà organizzativa della srl, rispetto alla quale è l’autonomia statutaria a modulare il regime dei controlli, prevedendo, cumulativamente con il controllo sulla gestione e sul rispetto della legge, o alternativamente ad esso, la funzione di revisione legale (sul punto Tribunale Bologna, sezione specializzata imprese, n. 2328 del 23 maggio 2019).
In definitiva, la contemporanea iscrizione nel registro dei revisori legali si rende necessaria unicamente nelle ipotesi in cui il sindaco unico sia incaricato anche della revisione legale: del resto, come chiarisce il decreto, sarebbe irragionevole imporre quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio delle particolari funzioni che quella professionalità giustifica.
L’organo di controllo
Ciò premesso, per quanto attiene al merito della decisione, lo statuto della società, distinguendo l’ipotesi in cui all’organo di controllo sia affidata la vigilanza ex articolo 2403 Cc da quella in cui allo stesso organo sia affidata anche la revisione legale, stabiliva che in tale ultimo caso l’organo di controllo doveva essere composto per l’intero da revisori iscritti nel registro. La delibera di nomina del sindaco unico, di cui si chiedeva l’iscrizione, precisava però che, essendosi verificato il superamento dei parametri previsti dalla legge applicabili ratione temporis, la società provvedeva a nominare il sindaco unico ai sensi dell’articolo 2477, terzo comma, Cc ma anche dell’articolo 4 e seguenti del Dlgs 39/2010, conferendo in tal modo, seppur implicitamente, allo stesso organo anche la funzione di revisione legale. Per tali motivi la delibera non poteva essere iscritta, essendo privo, il professionista nominato, dell’ulteriore requisito di professionalità specifica rappresentato dall’iscrizione nel registro dei revisori legali.
I controlli
Il provvedimento si segnala anche per gli importanti spunti sulla disciplina dei controlli di cui all’articolo 2477 che, differentemente da quanto previsto per la spa, potrebbe essere modulata liberamente dall’autonomia privata. In questa prospettiva, secondo il decreto in commento, l’organo di controllo, monocratico o collegiale, e il revisore legale svolgono funzioni non equivalenti, in quanto al primo, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 2409 - bis, spetta la vigilanza ex articolo 2403, mentre al secondo la revisione legale; una previsione di statuto, come avviene per le spa, può conferire all’organo di controllo, sia in composizione collegiale che monocratica, tanto la vigilanza ex articolo 2403 Cc, quanto la revisione legale; mentre, in assenza di previsioni specifiche circa i compiti da svolgere, le due funzioni andranno necessariamente a cumularsi sullo stesso organo di controllo.
Per converso, la società può nominare un sindaco unico non incaricato della funzione di revisione legale, limitandone i compiti alla vigilanza ex articolo 2403 Cc. In altri termini, l’autonomia statutaria consentirebbe ai soci, non solo di determinare la composizione dell’organo (collegiale o monocratico), ma anche di stabilire la natura del controllo, come vigilanza ex art. 2403 c.c., ovvero come funzione di revisione legale, anche nei casi in cui la nomina si renda obbligatoria per il superamento dei parametri di cui all’articolo 2477, secondo comma, del Codice civile.
L’obbligo di revisione legale
È proprio questo il punto cruciale della questione rispetto al quale le conclusioni a cui il giudice approda non convincono appieno. Tralasciando le riflessioni sulla ricostruzione di un assetto dei controlli che si dimostri ragionevole e costituzionalmente orientato, non può sottacersi la derivazione comunitaria dell’obbligo di revisione legale e, più precisamente, dalla direttiva 2013/34, cui si va ad aggiungere la successiva direttiva 2014/56, in forza della quale la revisione legale è obbligatoria al superamento di parametri omogenei in tutte le società di capitali.
Ne consegue pertanto che, nelle ipotesi descritte nell’articolo 2477, secondo comma, l’eccezione a tale regola sembrerebbe poter essere unicamente ammessa quando una previsione di statuto affidi la revisione legale della società all’organo di controllo già incaricato della vigilanza ex articolo 2403, sia monocratico che collegiale, e sempre che la srl non sia tenuta alla redazione del consolidato: è quanto si evince dall’articolo 2409-bis, terzo comma, disposizione applicabile all’organo di controllo della srl in forza del rinvio contenuto nel richiamato articolo 2477, quarto comma. Ma c’è di più.
Ancorché il richiamo alle regole disposte per le spa contenuto nell’articolo 2477 debba essere inteso non rigidamente, non dovrebbero esserci dubbi sull’applicabilità dell’articolo 2403, comma 2, che dispone che al collegio sindacale compete anche il controllo legale nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, comma 3 (ora comma 2), del Codice civile.
D’altra parte, se fosse ipotizzabile la nomina del solo organo di controllo cui competono i doveri di cui all’articolo 2403, mancherebbe il soggetto che dovrebbe esprimersi sui valori che compongono il bilancio di esercizio; attività questa preclusa al collegio sindacale sin dall’entrata in vigore della riforma Vietti, e che è limitata alla verifica del rispetto delle norme procedurali e legali per la formazione del bilancio di esercizio, oltre che (ma probabilmente si è trattato di una svista mai corretta) a prestare l’assenso in presenza dell’iscrizione di talune attività immateriali.