Imposte

Stabili organizzazioni, parola agli Stati

di Massimo Bellini e Livio Zallo

Agli Stati la valutazione della possibilità di semplificare gli adempimenti sulle stabili organizzazioni (Pe). E nella determinazione del loro reddito vanno sottratti quelli già tassati nel Paese della fonte, per evitare la doppia imposizione. Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel documento «Additional guidance on the attribution of profits to permanent establishments» che l'Ocse ha finalizzato di recente dopo un lungo iter.

Da tempo l'organizzazione parigina stava lavorando all'integrazione dei principi di attribuzione del profitto alle stabili organizzazioni per disciplinare i cambiamenti nella definizione di Pe emersi durante il progetto Beps (azione 7), tenendo in considerazione le disposizioni sul transfer pricing per garantire che l'allocazione dei profitti sia allineata con la sostanza economica (azioni 8-10). Tali cambiamenti possono riguardare, ad esempio, i contratti di commissionari, le centrali di acquisto e i magazzini utilizzati per vendite online.

Il documento considera le (numerosissime) osservazioni ricevute sulle due precedenti bozze del 2016 e del 2017 e rappresenta la versione finale condivisa dai vari Stati. I commenti si basano sul cosiddetto “approccio autorizzato Ocse” (Aoa) vale a dire l'approccio elaborato per uniformare a livello internazionale i principi di allocazione del profitto alle Pe. Andranno poi verificate le disposizioni dei singoli trattati per assicurarne l'applicabilità.

Tra le raccomandazioni vi è la proposta di misure di semplificazione che, pur riconoscendo l'esistenza della Pe, prevedano che le maggiori imposte siano raccolte in capo all'intermediario che agisce nello Stato della fonte per conto del non residente. Il tutto senza intaccare la possibilità di eliminare la doppia imposizione sulla base del trattato applicabile. Qualora l'intermediario sia un'impresa associata il problema di attribuzione del profitto alla Pe sarebbe di fatto convertito in un problema di transfer pricing. Il tema è estremamente rilevante se si pensa alle conseguenze sanzionatorie, amministrative e penali, che le contestazioni sulle stabili cosiddette “occulte” hanno in Italia. Le semplificazioni proposte dall'Ocse, già applicate da alcuni Stati, potrebbero auspicabilmente ridurre gli adempimenti e le implicazioni in termini di sanzioni (amministrative ed eventualmente penali) anche nel nostro Paese. Ciò sembra ancor più rilevante a seguito delle “nuove fattispecie” di Pe individuate con il Beps, che potrebbero aumentare le contestazioni sull'esistenza di stabili organizzazioni che tuttavia avrebbero spesso profitti nulli o molto limitati.

In caso di Pe personale (ad esempio i commissionari) i contratti conclusi dalla stabile organizzazione saranno economicamente attribuiti alla stessa: questo non significa tuttavia che l'intero profitto dei contratti debba essere allocato alla Pe. Il profitto andrà infatti limitato a quello che una parte indipendente che svolge le medesime attività della Pe avrebbe ottenuto. In particolare dal reddito della Pe dovrà essere dedotto il servizio svolto dall'intermediario, al fine di evitare una doppia tassazione nel paese della fonte.

Se l'intermediario è un'impresa associata, si dovrà individuare una remunerazione arm's length (articolo 9 del modello di convenzione Ocse, Mtc) oltre ad attribuire il reddito alla Pe (articolo 7 Mtc). L'intero processo dovrà garantire un'equa allocazione dei profitti allo Stato della fonte, indipendentemente dall'ordine nel quale gli articoli 7 e 9 sono applicati. Gli stati sono invitati a pubblicare indicazioni su tali principi per garantire trasparenza e certezza per i contribuenti.

Il documento contiene vari esempi (si vedano le schede a lato). A differenza della prima versione del 2016 non vi sono esemplificazioni numeriche per evitare che vengano tratte delle conclusioni fuorvianti sui livelli di profittabilità.

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