Imposte

Start-up innovative, escluso il tax credit per la certificazione delle spese

Secondo la risposta a interpello 246 delle Entrate le Pmi innovative sono obbligate alla revisione dei conti

di Alessandro Sacrestano

Nessun bonus aggiuntivo per le start up innovative che, per la certificazione delle spese per il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145/2013, hanno dato mandato al revisore legale incaricato della certificazione del proprio bilancio.

Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 246/2020, analizzando a fondo la disciplina della revisione legale per le imprese di cui si discute.Preliminarmente, va evidenziato che il comma 11 dell’articolo 3 citato prevede che «ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro».

Insomma, la norma è molto chiara nel precisare che solo le imprese non obbligate per legge alla revisione legale possono, per l’incarico di certificare le spese sostenute per il bonus Ricerca, ottenere un bonus aggiuntivo, fino ad un massimo di 5.000 euro, per il sostenimento di tale costo.

Al riguardo, l’impresa istante ha evidenziato di essere una start up innovativa, iscritta nella Sezione Speciale delle Pmi Innovative presso la Camera di Commercio. Si ricorda che, ai sensi dell'’articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, fra i requisiti per il mantenimento di tale status, la norma richiede che il bilancio di tali società sia certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. Ebbene, stando all’interpretazione fornita dalla società istante, la spesa sostenuta per il revisore legale (il medesimo incaricato della revisione di bilancio) per la certificazione dei costi ammissibili al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, sarebbero elegibili ai fini del bonus aggiuntivo di 5.000 euro. La stessa, infatti, ritiene di essere soltanto tenuta a far certificare il suo bilancio da parte di un revisore contabile, secondo i dettami disposti dal citato decreto legge n. 3 del 2015 e che sono ben distinte le competenze e le funzioni del revisore legale dei conti per le società obbligate alla sua nomina rispetto a quelle previste per il revisore contabile tenuto alla sola certificazione del bilancio ai fini dell’iscrizione nella Sezione Speciale delle Cciaa in qualità di Pmi innovative.

Di diverso avviso è l’Amministrazione Finanziaria. In particolare, il Fisco ha ribadito che il Legislatore ha voluto introdurre un obbligo generalizzato ex lege per tutte le società che perseguano l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, indipendentemente dal tipo sociale e dal fatturato, classificandosi la fattispecie di incarico di revisione contabile di cui al citato articolo 4 nell’ambito della revisione legale e non volontaria.

Fatta questa premessa, l’Agenzia ha concluso che la società istante, essendo sottoposta a revisione legale in virtù della specifica disciplina relativa alle Pmi innovative, non è inclusa tra le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e, pertanto, non può beneficiare del bonus aggiuntivo per la certificazione delle spese.


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