Finanza

Bonus R&S, oneri moltiplicati per il legale rappresentante

Gli ultimi aggiornamenti sulle modalità di determinazione della base di calcolo delle varie tipologie di credito

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Il decreto ministeriale 26 maggio 2020 contiene le disposizioni attuative dei nuovi crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design introdotti, al momento per il solo 2020, dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (si veda il prospetto di sintesi a lato).

Tra le altre cose, il decreto ministeriale fornisce una serie di attese e importanti conferme circa le modalità di determinazione della base di calcolo delle varie tipologie di credito.

Per tutte le tipologie di credito, il decreto ministeriale stabilisce che:

sono ammissibili i lavori svolti nel periodo d’imposta 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, e

ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, rilevano le spese ammissibili che siano imputabili al periodo d’imposta 2020 in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, e ciò a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa.

Per quanto attiene la determinazione dell’importo di alcune spese ammissibili, il decreto ministeriale stabilisce che le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili, ai beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 200 e ai software utilizzati nelle attività ammissibili rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del Tuir. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d’imposta 2020, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto legge 145/2013.

Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

Il tutto deve essere formalizzato con fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato.

Continuano ad essere richieste le dichiarazioni del legale rappresentante o del responsabile delle attività di ricerca anche per la Relazione tecnica, nonché l’apposita certificazione di un revisore dei conti.

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