Una delle novità più salienti e attese del decreto Mise sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo è rappresentata dalla verifica, per gli operatori, della suddivisione che avrebbe effettuato il Ministero fra le agevolazioni concesse per le spese in design e in ideazione estetica rispetto a quelle classiche di R&S per i settori dei prodotti del “made in Italy”.
Fra tutti i crediti d’imposta per l’innovazione, questo era stato certamente il più controverso, già in sede legislativa, così come stabilito al comma 202, articolo 1, della legge di Bilancio 2020 (160/2019): la norma aveva previsto infatti che il Mise, tramite decreto, avrebbe dovuto dettare «i criteri per la corretta applicazione» dell’agevolazione relativamente:
● ai settori tipici del “made in Italy” con particolare riferimento ai settori tessili, moda, calzaturiero, orafo, mobile, arredo e ceramica;
● tutti gli altri settori, solo per le attività puramente “estetiche” e formali.
Dal punto di vista storico, però, dobbiamo ricordare che questa agevolazione nasceva sulle ceneri della precedente versione che, per i settori del made in Italy, era stata particolarmente generosa rispetto all’attuale beneficio, basandosi su due documenti di prassi:
● la mai dimenticata circolare 45686 del Mise del 16 aprile 2009, per la moda ed il tessile;
● le Faq sul credito d’imposta, relativamente alle domande di approfondimento, a cura sempre del Mise e pubblicate il 29 settembre 2017, per i settori Fashion&Luxury.
Le due tipologie di aiuto
Per le agevolazioni a queste tipologie di attività/settori, il decreto divide sostanzialmente in due macro-classi:
● da una parte, le imprese del “made in Italy”, così come tracciate nel comma 2 dell’articolo 4;
● dall’altra, tutte le altre imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza ex art. 4 comma 1.
Rispetto a queste ultime, sono agevolabili tutte le iniziative che comportino un’innovazione significativa relativamente all’estetica dei prodotti, senza alcuna distinzione di settore o di dimensione aziendale. Tra l’altro, questa concessione non deve includere fra le spese agevolabili i miglioramenti tecnici o funzionali, ma solo le spese ricollegabili al miglioramento nel design e nell’estetica.
Un’annotazione: sembrerebbe che questo beneficio sia limitato ai soli prodotti industriali o artigianali, escludendo quindi i servizi/prodotti che il Mise non contempla. Da ciò si deduce che, stante il contenuto del primo comma dell’articolo 4, non vi siano sovrapposizioni con gli altri crediti d’imposta di specie ma, anzi, ne rappresenti il naturale completamento rispetto ai crediti d’imposta degli articoli 2 e 3, più marcatamente tecnologici.
L’ambito del «made in Italy»
Passando all’altra agevolazione - quella per le imprese del “made in Italy” - si nota subito come la stessa sia settoriale, dove però solo l’abbigliamento è richiamato esplicitamente dal testo ministeriale. In maniera sorprendente, infatti, il Mise include tutte quei settori «nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti», ampliando di fatto l’agevolazione ad altri mercati oltre il cosiddetto “made in Italy”. E stupisce ancor di più che, a fronte di questo allargamento, dal punto di vista formale e letterale del testo l’agevolazione sia tarata solo sull’abbigliamento, non chiarendo in modo definitivo le azioni agevolate per gli altri settori del “made in Italy”.
Oltre a questo problema lessicale, se ne evidenzia un altro molto rilevante. La questione - che in realtà potrebbe costituire un opportunità - è legata al fatto che questa specifica agevolazione, in una lettura sistematica del testo, è compatibile (ed eventualmente anche complementare) sia con il credito spettante per la ricerca e sviluppo (articolo 2 del Dm), sia all’articolo 3 dello stesso provvedimento (innovazione tecnologica). Perché un’impresa operante nel settore, ad esempio della moda, potrebbe realizzare diversi investimenti nell’innovazione, ritenendoli ammissibili nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 2 o dall’articolo 4.
Il bonus per l’innovazione
Il passaggio, specie all’agevolazione contenuta nell’articolo 2, oltre che dettato dal cambio di aliquota (dal 6% al 12%) sarebbe suggerito dal fatto che entrambi i documenti di prassi richiamati all’inizio non possono ritenersi superati, anzi: scorrendo i riferimenti normativi e di prassi inclusi nei due documenti, i concetti di sviluppo sperimentale o di ricerca industriale non sono assolutamente mutati, anche rispetto, ad esempio, al settore tessile e della moda, rimanendo identici.
Quindi, perché mai un’azienda operante nel settore del “made in Italy” dovrebbe rinunciare all’agevolazione prevista all’articolo 2 (ben più corposa) per adeguarsi a una “comfort zone” delineata dal legislatore e confermata dal Mise? Su questo specifico tema, è quanto mai opportuno un chiarimento risolutorio che tenga conto però dell’origine comunitaria dell’agevolazione.
Nel futuro prossimo, per questi settori, l’Agenzia potrebbe attrarre le spese in R&S all’articolo 4, rinnegando quanto contenuto nei documenti di prassi citati, inclusa la circolare 5/E del 2016, che ribadiva con forza l’inquadramento della ricerca e sviluppo per la moda “nei piani alti” della ricerca.

