Stop al «barometro» sui servizi funebri
Per la Ctp di Bergamo 538/3/2018 (presidente e relatore De Petris), l’accertamento analitico-induttivo non è applicabile ai servizi funebri, data la peculiare tipologia della prestazione e la particolare disciplina pubblicistica in materia di attività funebri e cimiteriali. La legge regionale richiede una serie di adempimenti relativi a ciascun servizio funebre svolto che si configurano con modalità talmente stringenti da escludere la possibilità che venga occultata, agli organi pubblici competenti e finanche al Fisco, l’attività.
Sulla base di tali considerazioni, la Ctp considera “vinta” la presunzione di cessione in base alla quale i verificatori avevano rilevato una differenza di magazzino di dodici feretri funebri non giustificata dal contribuente.
Inoltre, i giudici di primo grado escludono la possibilità, per l’ufficio, di quantificare il valore del servizio funebre sulla base di una percentuale di ricarico presuntiva di misura fissa (in specie, 160%) sul prezzo di acquisto delle bare.
Se è vero che la cessione del feretro rappresenta l’elemento imprescindibile della prestazione – questo il dato enfatizzato dalle Entrate per applicare il ricarico percentuale sul prezzo di acquisto delle bare al fine di determinare i ricavi – è altrettanto vero che il servizio funerario costituisce una prestazione complessa, nella quale il prezzo del feretro “pesa” circa il 20-30% del corrispettivo complessivo.
È in base a tale ragione di carattere prettamente economico che si giustifica il diverso ricarico applicato dalla società in relazione ai singoli servizi effettuati, che è più alto laddove le bare siano di prezzo contenuto. Pertanto, secondo la Ctp tale divergenza non va attribuita a presunte sottofatturazioni, ma al fatto che vi è un costo “minimo” del servizio, documentato dal dettaglio analitico delle fatture, che incide maggiormente laddove i materiali acquistati abbiano un costo inferiore.
Si tratta forse di uno dei primi casi di applicazione del “barometro” (ci scuseranno i meteorologi), che appare strumento analogo a quelli del “tovagliometro”, del “bottigliometro”, eccetera. già sperimentati in altri ambiti. In relazione a tali strumenti, la Cassazione (ordinanza 16981/2018) ha avuto modo di affermare che l’accertamento analitico-induttivo non può basarsi su un unico dato, ma va costruito con una logica “ferrea” e in modo “serio”, suffragata da plurimi elementi certi, dotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.