Stretta sui criteri del calcolo del Rol
L’articolo 84 del disegno di legge di Bilancio in discussione alla Camera abroga l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del Tuir, togliendo dalla base di calcolo del Rol (risultato operativo lordo) dividendi percepiti in relazione a partecipazioni di controllo in società non residenti. Si tratta di una marcia indietro, con rilevanti effetti di recupero di gettito indicati nella relazione tecnica, rispetto alla soluzione adottata solo due anni fa con l’articolo 14 del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015), che a sua volta aveva così sostituito la precedente norma che consentiva nell’ambito del consolidato fiscale di attingere alle eccedenze di Rol virtuale di società estere potenzialmente consolidabili. L’amputazione normativa proposta aggraverebbe ulteriormente gli effetti negativi della disparità di trattamento sofferta da gruppi societari ramificati al di fuori del territorio italiano rispetto ai gruppi operanti esclusivamente in Italia, e rappresentata dall’impossibilità di prendere in considerazione il Rol virtuale delle società controllate estere.
Sul punto, la stessa relazione illustrativa al decreto internazionalizzazione qualificava l'inclusione nel Rol dei dividendi da controllate estere come un “correttivo che non penalizzi ingiustamente gli investimenti in società controllate estere come alternativa a quello in società italiane” e motivava la normativa previgente sull'utilizzo del Rol virtuale estero con la “opportuna finalità di evitare una possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere”.
L'impossibilità di utilizzare il Rol o di prendere in altro modo in considerazione i risultati reddituali delle società controllate estere (per esempio appunto valorizzando i dividendi da esse distribuite) costituisce certamente una restrizione che penalizza gli investimenti di controllo nelle società estere Ue.
Del resto, ai fini di altre norme che integrano nel proprio presupposto requisiti di natura contabile (Ace e Pex), gli attributi maturati in capo a società estere sono stati considerati al pari di quelli italiani
La restrizione della libertà di stabilimento potrebbe tuttavia essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale legate alla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale , ove si ravveda un nesso diretto tra la deduzione degli interessi passivi e la consumazione dell’eccedenza di Rol nell'ambito del consolidato fiscale in virtù del meccanismo individuato dall’articolo 96, comma 7, del Tuir. Per sgombrare il capo da ogni possibile censura comunitaria sarebbe tuttavia opportuno che l’articolo 96, comma 2, Tuir fosse riformulato tout court, prendendo a riferimento il Rol fiscale anziché quello contabile e tenendo quindi conto dei proventi esclusi o esenti e dei costi non deducibili. La norma sarebbe così adeguata fin da subito all’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2016/1164 (cosiddetta Atad 1), richiamato dalla stessa relazione illustrativa all’articolo 84 del Ddl Bilancio a giustificazione dell'eliminazione dal Rol dei dividendi esteri.
Il riferimento al Rol fiscale è presente in ordinamenti esteri che adottano una disciplina similare a quella dell’articolo 96 Tuir (per esempio Germania) ed è stato utilizzato in via interpretativa dall’agenzia delle Entrate al fine di evitare duplicazioni di benefici nel caso di società fruenti di regimi di tassazione agevolata.
Il richiamo al Rol fiscale integra certamente la giustificazione basata sulla coerenza del sistema fiscale, che richiede l'esistenza di un nesso diretto tra due effetti “fiscali” di segno opposto (si veda Cgue, causa C-322/11, K, pagina 69), e cioè un beneficio fiscale (utilizzo dell’eccedenza di Rol “fiscale” di un’altra società residente che abbia optato per il consolidato fiscale) e la compensazione di tale beneficio con un “maleficio” fiscale (impossibilità di riportare in avanti tale eccedenza di Rol “fiscale” da parte della società residente che la trasferisce al gruppo).
Per non penalizzare i gruppi italiani con controllate estere, dovrebbe contestualmente attuarsi anche il paragrafo 5 dell’articolo 4 della direttiva Atad 1, che consente di prendere in considerazione l'indebitamento complessivo del gruppo a livello mondiale ai fini della deduzione degli interessi passivi, a condizione che il rapporto tra capitale proprio e attivi totali sia pari o superiore al corrispondente rapporto del gruppo.