Stretta sulle procedura di allerta con la riforma dei fallimenti
Con la legge delega per la completa riforma della crisi e dell’insolvenza ( legge 19 ottobre 2017, n. 155 ) il legislatore delegante ha ricollegato, oltre che agli organi societari, anche all’amministrazione finanziaria nuovi doveri per incentivare ed agevolare l’emersione anticipata della crisi di impresa.
In attesa dei decreti delegati, i principi della legge delega non ancora operativi, confermano comunque che nel futuro l’amministrazione finanziaria diventerà sempre piu un soggetto proattivo e controllore delle eventuali distorsioni – non solo tributarie ma anche e soprattutto finanziarie presenti nel sistema economico.
Nuovi obbighi che coerentemente con le novità della legge di bilancio presentano come filo conduttore la celerità, tempestività di trasmissione ed interscambio delle informazione reddituali, patrimoniali, finanziarie e tributarie da e verso l’agenzia delle entrate e che hanno come fine ultimo soprattutto quello di migliorare l’efficienza dello stesso ente impositivo.
L’articolo 4 della legge delega prevede infatti che in caso di perduranti inadempimenti tributari e contributivi di importo rilevante l’agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, procedano immediatamente a segnalare la situazione di difficolta agli organi di controllo della società e, in caso di inattività anche, ad un organismo di estrazione pubblicistca, ed istituito presso le camere di commercio.
Ratio dei nuovi obblighi è quello di attivare procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e conseguentemente di agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.
Il presupposto del nuovo obbligo è il perdurante inadempimento di tributi e contributi che secondo quanto si legge dalla delega dovra essere comunque di importo rilevante e da calcolarsi anche sulla base di criteri non assoluti ma relativi, e come tali rapportati alle dimensioni dell’impresa, che considerino, in particolare, l’importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati
L’idea del legislatore è quella di ricollegare in capo all’amministrazione finanziaria, un ruolo di soggetto segnalatore di inefficenze imprenditoriali a carattere finanziario, che presenti nel sistema economico possono risolversi in un concreto rischio di situazioni di insolvenza con ovvii effetti di contaggio su altri operatori economici.
L’obbligo di segnalazione si articola in due fasi di cui la prima a carattere strettamente confidenziale si concretizza in una comunicazione da inviarsi agli organi sociali (l’organo gestorio e ove di presente di controllo) e che assolve una funzione di sensibilizzazione e di incentivare dell’organo gestorio ad adoperarsi per la soluzione delle problematiche finanziarie entro un termine non superiore a tre mesi.
Se entro tale periodo il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, non abbia estinto il debito, non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o ancora non abbia chiesto l’ammissione ad una procedura concorsuale è prevista una seconda fase solo eventuale in cui l’amministrazione finanziaria provvede alla comunicazione diretta all’organismo di natura pubblicistica (Occri) affiche a seguito delle segnalazioni ricevute, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.
L’organismo di composizione della crisi di impresa sarà composto da almeno tre esperti e sarà attivato su istanza del debitore (ma non soltanto) ed avrà la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.
Molto rilevanti sono anche le sanzioni ricollegate in capo all’amministrazione finanziaria che disattendente gli obblighi di segnalazione.
È infatti prevista la pena della inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono.
In attesa dei decreti delegati pare per ora che si possa concludere che nel fututo l’agenzia delle entrate, facendo sempre piu uso dell proprio sistema informativo, quale centro nevralgico del sistema imprenditoriale, assolvera anche un ruolo di vigilante della salubrita del sistema economico.