Adempimenti

Studi di settore, imprese di trasporto a rischio congruità

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Imprese di autotrasporto in semplificata con adozione del regime del “registrato” a rischio congruità per il periodo d’imposta 2017.

A dirlo è la circolare numero 14/E/2018 pubblicata ieri, con la quale l’agenzia delle Entrate prende atto di possibili anomalie nell’esito di Gerico dovute al fatto che la normativa in vigore ai fini Iva (articolo 74 comma 4 Dpr 6633/72) consente agli autotrasportatori di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Tali soggetti, annotando nel primo trimestre 2018 le fatture emesse nell’ultimo trimestre del 2017, potrebbero risultare non congrui nel periodo d’imposta in esame, che rappresenta l’annualità “di passaggio” dal regime di competenza a quello di cassa. Se così fosse la circolare in commento suggerisce di segnalare l’anomalia nell’apposito campo “Note Aggiuntive” di Gerico 2018.

La circolare non lo dice espressamente ma gli operatori segnalano che problemi analoghi potrebbero coinvolgere anche altre categorie di servizi che hanno adottato il regime del registrato, quali ad esempio gli agenti di commercio che tipicamente emettono fatture nel 2018 con competenza 2017. La circolare, riepiloga altresì le principali novità in ordine all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017, riassumendo, quanto già segnalato sulle colonne di questo giornale (si veda Il Sole 24 Ore del 4 aprile scorso), in relazione al decreto del 23 marzo scorso che ha previsto l’approvazione dei correttivi di cassa per le imprese in contabilità semplificata. Sul punto la circolare ricorda che questi correttivi si applicano solo per i contribuenti in regime d’impresa in contabilità semplificata (non per i professionisti), ad esclusione però di quelli che hanno optato per l’applicazione del regime del registrato ai fini Iva.

La metodologia in argomento prevede, questa volta per tutti gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata (anche per chi ha optato per il registrato) l’obbligo di dichiarare nel modello degli studi di settore il valore delle rimanenze finali di magazzino (oltre a quelle iniziali).

Per quanto attiene poi al valore da attribuire alle rimanenze finali la circolare ricorda che andrà indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017, da individuare ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir. Si tratta di un dato, da determinarsi in via extracontabile, che attiene all’effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria del costo.

Sempre in relazione alle novità riguardanti i dati contabili degli studi di settore (quadro F) per le imprese in semplificata in regime di cassa la circolare richiama l’attenzione sulla necessità di compilare puntualmente i righi da F42 a F44, il cui effetto (pro contribuente) normalmente dovrebbe contribuire ad abbassare la stima di Gerico. Viceversa non dovranno compilare i righi da F42 a F44, ma solo barrare il rigo F41 i contribuenti in semplificata (imprese) che hanno optato per il regime del registrato. Infine la circolare (par. 6.4) ricorda che anche quest’anno vi sono alcune attività per le quali la presentazione è richiesta per la sola “acquisizione dei dati”. Su questo aspetto va fatta attenzione poiché solo alcuni codici attività all’interno degli studi di settore individuati sono interessati da questa casistica.

Agenzia delle Entrate, circolare 14/E

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©