Superammortamento ampio per le auto acquistate entro il 2016
La disciplina dei superammortamenti relativa ai mezzi di trasporto varia a seconda del loro periodo di acquisizione. Per gli investimenti in veicoli nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il costo di acquisizione può essere maggiorato del 40% anche nelle ipotesi previste dall’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir (rispettivamente, mezzi di trasporto a deducibilità limitata e mezzi dati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta). Invece, per gli acquisti successivi, l’agevolazione spetta solo ai veicoli esclusivamente strumentali o a uso pubblico.
È semplice applicare l’agevolazione alle auto nuove acquistate nel corso del 2016 e date in uso promiscuo all’amministratore dipendente. Se la vettura è assegnata per la maggior parte del periodo di imposta, infatti, nel rispetto del principio di inerenza, la deduzione ordinaria è pari al 70% dei costi sotenuti (come previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera b-bis) e la maggiorazione del 40% si applica sulle quote di ammortamento o sui canoni di leasing fiscalmente rilevanti. Ad esempio, se i costi sono pari a 10.000 euro, di cui 6.000 relativi agli ammortamenti fiscali e 4.000 per le spese di gestione, la quota deducibile sarà pari a 7.000 euro e la maggiorazione pari a 1.680 euro (ossia 6.000 x 70% x 40%).
Più articolato è il trattamento fiscale dell’auto concessa in uso promiscuo all’amministratore collaboratore o professionista. Ai fini dei superammortamenti e in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 92, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) per i veicoli acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione sono incrementati del 40%, da 18.075,99 a 25.306,39 euro per le autovetture previste dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir. I veicoli possono fruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ma solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento (o canoni di leasing) e comunque entro il costo fiscale massimo rilevante di 25.306,39 euro. A livello operativo, comunque, non cambia molto, perché il compenso in natura tassato in capo all’amministratore è interamente deducibile nei limiti del benefit – e comunque fino a concorrenza delle spese sostenute – e per il residuo (ammortamento fiscale e spese di gestione al netto del benefit) nella misura del 20 per cento. La maggiorazione del 40% va calcolata sulle sole componenti che rappresentano il costo di acquisizione. L’ammontare così ottenuto rappresenta l’agevolazione da indicare nella dichiarazione dei redditi come variazione in diminuzione.
Si consideri infine l’ipotesi del cambio di utilizzo dell’auto rimasta a disposizione nell’anno in cui è stata messa su strada e che - ricorrendone le condizioni - abbia beneficiato dei superammortamenti parametrati alla deducibilità parziale del 20 per cento. In questo caso, la successiva assegnazione del veicolo a un dipendente (amministratore o non) per la maggior parte del periodo di imposta non dovrebbe precludere l’accesso al relativo migliore trattamento fiscale, sia ordinario che ai fini dei superammortamenti. È interessante notare che da tale operazione deriverà un notevole vantaggio fiscale per l’impresa (con deducibilità dell’esercizio che complessivamente passa da non più del 28% al 98%): circostanza da non sottovalutare in sede di pianificazione del parco auto aziendale.