Terzo settore: domande e risposte
Un’organizzazione di volontariato (Odv) ha percepito entrate commerciali per un importo annuale di 150mila euro. È possibile applicare il regime forfettario (articolo 80 del Dlgs 117/2017) riguardante in generale tutti gli enti del Terzo settore?
La soluzione è positiva in quanto il regime forfetario di cui all’articolo 80 del Codice del terzo settore (Cts) , ossia il Dlgs 117/2017, riguarda tutti gli enti del terzo settore (Ets), quindi anche le organizzazioni di volontariato i cui ricavi sono superiori per l’applicazione del più favorevole regime forfetario (articolo 86 del Dlgs 117/2017).
Un’associazione di promozione sociale (Aps) ha percepito nell’anno ricavi commerciali pari a 80mila euro e ricavi non commerciali pari a 20mila euro. È possibile applicare il regime forfetario (articolo 86)?
La soluzione è positiva. Il predetto regime non postula la prevalenza delle entrate commerciali. L’unica condizione richiesta, oltre la qualificazione dell’ente come organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, è che i ricavi relativi alle attività commerciali non superino la soglia massima di 130mila euro.
Un ente del terzo settore ha conseguito ricavi per attività commerciali per un importo pari a 350mila e proventi non commerciali pari a 50mila euro. È possibile conservare la qualifica di ente del Terzo settore?
La soluzione è positiva. Si tratta di una delle novità più importanti della riforma. In questo caso non è possibile applicare il regime forfetario (articolo 80 del Codice del terzo settore), riservato esclusivamente agli enti del terzo settore non commerciali. Non è neppure possibile fruire del regime forfetario di cui all’articolo 86 del Codice vista la natura dell’ente ed il superamento del limite di ricavi di 130mila euro. Nel caso del quesito, non avendo superando le soglie previste per la contabilità ordinaria dall’articolo 18 del Dpr 600/1973 sarà possibile limitarsi alla tenuta dei soli registri Iva.
Gli enti del terzo settore iscritti nel registro possono determinare il reddito con i criteri forfettari previsti dalla legge 398/1991?
La soluzione è negativa. L’iscrizione nel registro esclude l’applicazione di questo regime. La possibilità di determinare il reddito con criteri forfetari è disciplinata esclusivamente dagli articoli 80 e 86.
Sono previste maggiori agevolazioni o nuove casistiche di esenzione dall’imposta di bollo rispetto alla normativa ante-riforma?
La soluzione è positiva, l’articolo 82, comma 5 del Codice del terzo settore si rivolge a tutti gli enti del Terzo settore, cooperative sociali e altre imprese sociali in forma non societaria anziché alle sole Onlus. In generale si prevede l’esenzione dal tributo per ogni documento cartaceo o informatico relativo a questi enti.
Per le cooperative sociali l’acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale, anziché di Onlus, comporta nuovi vantaggi?
La soluzione è positiva. Grazie alla nuova qualifica assunta di diritto le cooperative sociali avranno accesso al social bonus (articolo 81 Codice del terzo settore), alle molteplici agevolazioni sulle imposte di registro e ipocatastali (articolo 82). Le erogazioni effettuate a loro favore daranno, inoltre, luogo a maggiori detrazioni e deduzioni per i donatori rispetto a quanto avveniva prima della riforma (articolo 83). Sono inoltre applicabili gli incentivi alla capitalizzazione previsti dall’articolo 18 del Dlgs 112/2017 sull’impresa sociale.
Un soggetto di tipo erogativo ma con organizzazione complessa, ad esempio una fondazione che eroga fondi ad associazioni sul territorio, può qualificarsi come impresa sociale?
La soluzione è negativa, poiché l’erogazione di fondi non rientra tra le attività di interesse generale delle imprese sociali, che si caratterizzano per lo svolgimento in forma diretta ed organizzazione imprenditoriale delle attività elencate dall’articolo 2 del Dlgs 112/2017. L’attività in esame può essere esercitata dagli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del terzo settore.
È possibile, allo stato attuale, costituire un’organizzazione di volontariato in base ai requisiti previsti dalla legge 266/1991, adeguandosi entro febbraio 2019 alle prescrizioni del Codice del terzo settore?
La soluzione è negativa, poiché la possibilità adeguarsi al Codice del terzo settore nel periodo transitorio (con modalità semplificate) o in seguito (con procedura ordinaria) è riservata ai soggetti che esistevano prima dell’entrata in vigore del Codice. I soggetti costituiti dopo questa data devono rispettare fin dall’inizio le prescrizioni del Codice del terzo settore, salvo iscriversi al Registro unico in qualità di altri enti del Terzo settore.
Gli attuali enti no profit sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale anche in assenza della relativa modulistica e linee guida, nonché del Registro unico presso il quale depositare questi documenti?
La soluzione è positiva per quanto riguarda gli aspetti legati all’assenza del Registro unico ed in relazione alla documentazione più standardizzata, come ad esempio il rendiconto finanziario per cassa (articolo 13, comma 2 , del Codice del terzo settore). Per quanto riguarda il bilancio sociale, si ritiene invece indispensabile attendere l’emanazione delle linee guida, vista la particolare complessità e delicatezza di questo atto.