Imposte

Utili e avanzi in sospensione d’imposta

di Gabriele Sepio

Il Dlgs 112/2017 rivede integralmente la disciplina dell'impresa sociale. L'approvazione del decreto assegna finalmente una identità, anche sotto il profilo fiscale, all'impresa sociale, che si qualificherà quale ente del terzo settore (Ets), superando le difficoltà che avevano finora relegato ad un ruolo marginale le imprese costituite a seguito del Dlgs 155/2006.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali e i loro consorzi, dovranno svolgere stabilmente e in via prevalente attività d'impresa di interesse generale secondo modalità non lucrative, destinando all'attività statutaria eventuali utili e avanzi di gestione. Questi ultimi non costituiranno reddito imponibile se, oltre a confluire in apposita riserva in sospensione d'imposta, saranno destinati all'attività statutaria o ad incremento patrimoniale, entro il secondo periodo d'imposta successivo al momento in cui sono stati conseguiti (la destinazione dovrà risultare anche dalle scritture contabili). Il limite temporale ha chiaramente lo scopo di incentivare il reimpiego del reddito conseguito nelle attività di interesse generale: da qui si giustifica anche la decisione di considerare imponibili gli utili aventi destinazioni diverse, come nell'ipotesi di distribuzione ai soci.

L'impresa sociale potrà godere del regime di vantaggio se più del 70% dei ricavi deriva dallo svolgimento dell'attività principale. Ciò significa che per il restante 30% potrà svolgere anche attività diverse, beneficiando comunque della detassazione in caso di reinvestimento degli utili nelle attività principali.

Nell'ottica di incentivare gli investimenti di capitale sono state estese alle imprese sociali alcune misure agevolative già sperimentate con successo per start up e Pmi innovative. Per chi apporta capitale nell'impresa, infatti, sono riconosciute detrazioni Irpef (se persone fisiche) o deduzioni (se soggetti Ires) nei limiti del 30% del capitale investito, con l'obbligo di mantenere l'investimento almeno tre anni, pena la perdita dei benefici fruiti.

Al fine di rendere più snella la gestione delle imprese sociali vengono disapplicati gli studi di settore, gli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le norme sulle società di comodo e in perdita sistematica, in coerenza con il fatto che le imprese sociali, pur agendo con una logica imprenditoriale, non perseguono finalità lucrative.

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