Contabilità

Utili a società semplice, resta il problema non residenti

di Stefano Massarotto e Riccardo Michelutti

L’articolo 32-quater del decreto fiscale (introdotto alla Camera nell’iter di approvazione della legge di conversione) è da accogliere con favore in quanto risolve finalmente l’asistematicità di trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società semplici che si era creata a seguito della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 1003 a 1006, della legge 205/2017).

Prima della legge di Bilancio 2018 i dividendi percepiti dalla società semplice concorrevano alla formazione del reddito imputato per trasparenza ai soci nelle misure del 40%, 49,72 e 58,14% a seconda del periodo di formazione dell’utile in capo alla società distributrice. Tale modulazione del reddito imponibile era volta a garantire la neutralità fiscale dell’investimento diretto da parte della persona fisica non imprenditore rispetto all’investimento indiretto attraverso la società semplice.

A seguito della legge di Bilancio 2018, i dividendi corrisposti a società semplici sono tassati integralmente (Istruzioni Unico Società di Persone Quadro RL), con la sola eccezione del basket di utili pregressi la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022. Tale regime di tassazione integrale comporta un evidente effetto di doppia imposizione economica: l’Irpef dovuta dal socio persona fisica si somma infatti all’Ires e all’Irap dovuta dalla società che distribuisce il dividendo.

L’articolo 32-quater introduce ora un principio di «trasparenza fiscale» della società semplice in sede di percezione dei dividendi, stabilendo che il regime fiscale degli utili alle stesse corrisposti segue le regole che derivano dalla natura giuridica dei soci. Così, ad esempio, per i soci persone fisiche non esercenti attività d’impresa la tassazione dei dividendi opera con una ritenuta d’imposta nella misura del 26% operata dalla società distributrice in base all’articolo 27, comma 1, del Dpr 600/1973. Viene in questo modo equiparato il livello di tassazione degli utili di una partecipazione posseduta direttamente ovvero indirettamente tramite una società semplice.

Tuttavia, questo assetto vale solo per gli utili distribuiti da società residenti. Nel caso in cui la società semplice percepisca utili di fonte estera, infatti, l’assenza di regole specifiche comporterebbe anche per il futuro la tassazione Irpef dell’intero dividendo percepito dal socio residente (con una incidenza d’imposta complessiva di circa il 58%, ipotizzando una imposta estera sul reddito delle società simile all’Ires). Tale restrizione non appare giustificata alla luce del principio comunitario della libertà di circolazione dei capitali, rendendo necessario un ulteriore intervento normativo che attenui la doppia imposizione economica anche nel caso in cui la società semplice percepisca utili di fonte estera.

Occorre quindi integrare il primo periodo del comma 1 dell’articolo 32-quater estendendo il regime di trasparenza non solo agli «utili distribuiti alle società semplici (…) dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c)» del Tuir, ma anche a quelli distribuiti dalle società ed enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo articolo 73. Quanto alle modalità di tassazione di detti utili, il comma 2 dell’articolo 32-quater dovrebbe già consentire, in via interpretativa, di garantire la riscossione dell’imposta a titolo definitivo del 26% da parte dell’eventuale intermediario residente che interviene nella riscossione del dividendo (da applicarsi sul cosiddetto “netto frontiera” ex articolo 27, comma 4-bis, del Dpr 600/1973), ovvero direttamente in dichiarazione dei redditi ex articolo 18 del Tuir (in assenza di intermediario).

Infine, occorre fissare una regola di decorrenza delle nuove disposizioni, che preservi per i soci persone fisiche che detengono «in trasparenza» (attraverso la società semplice) partecipazioni qualificate l’attuale regime transitorio – come introdotto con la legge di Bilancio 2018 – volto a mantenere invariato il parziale concorso a tassazione per le distribuzioni degli utili prodotti nei periodi di imposta ante 2018 deliberate fino alla fine del 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©